Con provvedimento di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione mette un punto fermo su una lunga e complessa vicenda giudiziaria che intreccia rapporti familiari, gestione patrimoniale e tutela del credito. Con ordinanza depositata il 28 dicembre 2025, la Terza Sezione civile ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e rigettato quello incidentale, confermando le decisioni assunte nei precedenti gradi di giudizio dalla Corte d’Appello di Bari.
Al centro del procedimento vi è il contenzioso promosso da una donna nei confronti del figlio adottivo (…) e della moglie di quest’ultimo, (..,). La donna aveva denunciato un grave abuso del mandato conferito al figlio per la gestione del proprio patrimonio finanziario, sostenendo che, nel corso degli anni, ingenti somme – inizialmente pari a diversi milioni di euro – sarebbero state progressivamente distratte e utilizzate senza autorizzazione.
Secondo quanto accertato nei giudizi di merito, parte delle risorse sarebbe stata impiegata anche per l’acquisto di beni immobili e mobili registrati, nonché per atti di donazione in favore della moglie (…), ritenuti strumentali a sottrarre garanzie alla creditrice.
Il Tribunale, prima, e la Corte d’Appello di Bari, poi, hanno riconosciuto la responsabilità del figlio adottivo (…), condannandolo alla restituzione di una somma superiore a 1,7 milioni di euro e dichiarando inefficace, nei confronti della creditrice, l’atto di donazione immobiliare compiuto nel 2008.
Elemento centrale della decisione è stato il giuramento decisorio prestato dalla ricorrente, che ha escluso di aver mai autorizzato il figlio adottivo a disporre liberamente del suo patrimonio o a utilizzare le somme per acquisti personali. Un giuramento ritenuto pienamente pertinente al thema decidendum e, per legge, dotato di efficacia vincolante.
La Suprema Corte ha respinto tutte le censure sollevate. In particolare, ha giudicato inammissibili i motivi con cui si contestava l’azione revocatoria, rilevando che le doglianze erano nuove o carenti sotto il profilo dell’autosufficienza del ricorso. È stato inoltre ribadito che, ai fini della revocatoria, può essere sufficiente il dolo generico, inteso come consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore, desumibile anche da presunzioni.
Quanto al giuramento decisorio, la Corte ha confermato che esso ha riguardato aspetti essenziali della controversia – la gestione e l’utilizzo del patrimonio – e che, una volta prestato, preclude ogni ulteriore prova contraria, anche qualora emergano elementi di segno opposto.
La Cassazione ha infine condannato il ricorrente incidentale anche al pagamento di una somma ai sensi dell’articolo 96 del Codice di procedura civile, ravvisando i presupposti della responsabilità aggravata per l’uso improprio dello strumento processuale.



