Una rapina aggravata arriva in Cassazione dopo la conferma della Corte d’appello di Bari. La Suprema Corte chiude la partita per uno degli imputati (ricorso dichiarato inammissibile) ma riapre un punto decisivo per l’altro: la motivazione sulla recidiva non basta e va rivalutata.
La sentenza (Sez. II penale, udienza 12 novembre 2025) esamina due ricorsi contro la decisione della Corte d’appello di Bari del 21 maggio 2025, che aveva confermato la condanna per rapina aggravata. Per il primo imputato, la Cassazione dichiara l’inammissibilità: i motivi risultano tardivi o non devoluti al giudice di secondo grado, oppure manifestamente infondati. In particolare, sulla citazione a comparire in appello, la Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Unite: la violazione del termine ex art. 601 c.p.p. integra una nullità “a regime intermedio” che va eccepita entro i termini di legge e comunque prima della decisione di secondo grado; qui l’eccezione è stata ritenuta proposta troppo tardi.
Perché un ricorso “cade” e l’altro no
Sul secondo motivo (qualificazione giuridica dei fatti e contestazioni su tentativo/rapina), la Cassazione osserva che non si possono introdurre in Cassazione questioni non proposte in appello: se il giudice d’appello non si è pronunciato perché non gli era stato chiesto, il tema non può essere “recuperato” in terzo grado. Anche la censura sulla responsabilità viene respinta: la Corte d’appello aveva motivato sulle pagine indicate e nel ricorso manca un confronto puntuale con quelle argomentazioni.
Diversa, invece, la sorte del secondo imputato: qui il ricorso viene ritenuto fondato limitatamente alla recidiva. La Corte sottolinea che, a fronte di un motivo d’appello specifico (precedente risalente nel tempo, risarcimento del danno, percorso terapeutico), la Corte d’appello si sarebbe limitata a riportare la condanna pregressa senza rispondere davvero alle contestazioni. Da qui l’annullamento con rinvio “limitato” al tema recidiva: la responsabilità per il reato resta definitiva, ma la valutazione sull’aggravante deve essere rifatta da un’altra sezione della Corte d’appello di Bari.
Per il ricorrente dichiarato inammissibile scatta la condanna alle spese e una sanzione in favore della Cassa delle ammende (3.000 euro), oltre alla definitività della decisione. Per l’altro, invece, il processo prosegue solo su un segmento: se la recidiva verrà esclusa o ridimensionata, potrebbero cambiare i criteri di commisurazione della pena e alcuni effetti “automatici” collegati all’aggravante (tema centrale del contenzioso).
Entrambi gli imputati sono di San Severo.



