È inammissibile il ricorso per Cassazione contro una sentenza di patteggiamento se non riguarda specifici vizi previsti dalla legge. Lo ha ribadito la Suprema Corte con l’ordinanza n. 40757/2025.
Il provvedimento riguarda tre imputati di San Severo che avevano impugnato una sentenza pronunciata a seguito di accordo tra le parti. I giudici hanno ricordato che, in base all’articolo 448 del codice di procedura penale, il ricorso è consentito solo per motivi limitati, come l’erronea qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena.
Nel caso esaminato, le doglianze sulla motivazione e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono state ritenute non ammissibili. I ricorrenti sono stati quindi condannati alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria.
A cura di Michele Solatia.



