Il reato è prescritto, ma il cittadino deve comunque smontare e rimuovere ciò che – secondo l’accusa – era abusivo? La Cassazione dice no: quando l’estinzione per prescrizione arriva in appello, gli ordini amministrativi accessori contenuti nella sentenza di condanna (come demolizione o rimessa in pristino) devono essere revocati dal giudice penale, restando però fermo il potere dell’autorità amministrativa di intervenire autonomamente.
È la sostanza della sentenza n. 5754/2026 della Terza sezione penale (udienza 6 novembre 2025), che riguarda un uomo di San Severo.
Secondo gli atti, tutto parte da un procedimento per violazioni edilizie (art. 44 d.P.R. 380/2001): il Tribunale di Foggia, il 27 gennaio 2022, aveva condannato l’uomo a 20 giorni di arresto e 4.000 euro di ammenda per aver realizzato due container poggianti su traversine in cemento, con fatto accertato a San Severo in data anteriore e prossima al 5 settembre 2015. In più, il Tribunale aveva ordinato anche la rimozione dei due container.
La storia, però, cambia in appello: la Corte d’appello di Bari, il 25 settembre 2024, dichiara il “non doversi procedere” perché il reato è estinto per prescrizione, ma – ed è qui il nodo – conferma nel resto la sentenza di primo grado, lasciando in piedi l’ordine di rimozione. L’uomo ricorre in Cassazione, contestando proprio questo: se il reato è prescritto, e per giunta la prescrizione risulterebbe maturata addirittura prima della sentenza del Tribunale, come può sopravvivere l’ordine di demolizione/rimozione impartito con una condanna che, in appello, non c’è più?
La Procura generale, con la sostituta procuratrice Valentina Manuali, chiede l’annullamento senza rinvio limitatamente a quegli ordini accessori. E la Cassazione accoglie. La Corte richiama un orientamento “costante”: gli ordini di demolizione e rimessione in pristino sono sanzioni amministrative accessorie che conseguono alle sole sentenze di condanna per reati edilizi e paesaggistici. Se in appello il reato viene dichiarato estinto per prescrizione, quelle statuizioni vanno revocate dal giudice dell’impugnazione. Rimane, però, “l’autonomo potere-dovere dell’Autorità amministrativa” di intervenire, con i propri strumenti e secondo le proprie regole.
Conclusione: annullamento senza rinvio della sentenza impugnata “limitamente” alla conferma della rimozione dei container, statuizione che viene eliminata.
A cura di Michele Solatia.



