Servizio scuolabus (ST)Roma – IL servizio di trasporto scolastico non integra una concessione di servizi ma deve essere inquadrato nella categoria degli appalti. Lo hanno stabilito i giudici del Consiglio di Stato, con sez. V, sent. n. 5068/11. Atteso che le concessioni, nel quadro del diritto comunitario, si distinguono dagli appalti non per il titolo provvedimentale dell’attività, né per il fatto che ci si trovi di fronte ad una vicenda di trasferimento di pubblici poteri o di ampliamento della sfera giuridica del privato, né per la loro natura autoritativa o provvedimentale rispetto alla natura contrattuale dell’appalto, ma per il fenomeno di traslazione dell’alea inerente una certa attività in capo al soggetto privato, la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE ha ribadito che si è in presenza di una concessione di servizi allorquando le modalità di remunerazione pattuite consistono nel diritto del prestatore di sfruttare la propria prestazione ed implicano che quest’ultimo assuma il rischio legato alla gestione dei servizi in questione, mentre in caso di assenza di trasferimento al prestatore del rischio legato alla prestazione, l’operazione rappresenta un appalto di servizi [sulla base di tali premesse il Giudice ha concluso che, nel caso di specie, legittimamente l’amministrazione comunale aveva esperito una procedura di gara invece di procedere all’affidamento diretto del servizio, atteso che i presupposti normativi non le consentivano tale scelta].