Con atto di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione (Sezione I) ha messo un punto fermo sul vincolo della continuazione invocato da Angelo Bonsanto (nato a San Severo il 24.08.1989): niente “disegno criminoso unitario” tra i reati in materia di armi/riciclaggio e quelli sugli stupefacenti. Ma, nello stesso provvedimento, gli Ermellini hanno anche rilevato un vizio nella determinazione del trattamento sanzionatorio, annullando l’ordinanza limitatamente alla pena e disponendo il rinvio alla Corte d’appello di Bari per un nuovo esame.
Il ricorso nasce dall’ordinanza del 26 maggio 2025 della Corte d’appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione. In quella sede, i giudici avevano parzialmente accolto l’istanza di applicazione della continuazione tra tre sentenze definitive: riconoscendola per i fatti relativi a detenzione e porto di armi clandestine, ricettazione e riciclaggio (commessi tra maggio e agosto 2017), ma respingendola per la terza sentenza, ritenuta non omogenea perché riguardante violazioni in materia di stupefacenti.
Dopo quel parziale accoglimento, la Corte d’appello aveva rideterminato la pena complessiva in 5 anni e 8 mesi di reclusione e 2.600 euro di multa.
Nel ricorso per cassazione, la difesa ha sostenuto, da un lato, che nonostante la disomogeneità dei reati, le armi sarebbero state detenute e utilizzate come “protezione” dell’attività di traffico di stupefacenti e che vi sarebbero collegamenti operativi (anche tramite mezzi di trasporto intestati allo stesso soggetto).
Dall’altro lato, è stato denunciato un errore nella quantificazione: secondo la tesi difensiva, il giudice dell’esecuzione avrebbe portato la pena complessiva a un livello ritenuto sproporzionato, pur dovendo restare coerente con gli aumenti già stabiliti in cognizione.
Il Procuratore generale in Cassazione ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Sul punto centrale (continuazione tra armi e stupefacenti) la Cassazione è netta: il primo motivo è infondato. La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede una verifica concreta di indicatori come omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità delle condotte e soprattutto la prova che i reati successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali già al momento del primo. Inoltre, ricorda che l’onere di allegare elementi specifici grava su chi chiede il beneficio, non bastando la vicinanza temporale o l’identità dei titoli di reato.
Nella vicenda Bonsanto, i giudici di legittimità ritengono corretta (e non illogica) la conclusione del giudice dell’esecuzione: manca la prova di un unico disegno criminoso, anche perché le deduzioni sulla “finalità di lucro” vengono giudicate troppo generiche per unire, in continuazione, droga e armi/ricettazione.
Diverso l’esito sulla quantificazione: il secondo motivo è fondato. La Cassazione ricostruisce il calcolo del giudice dell’esecuzione (pena base individuata in 2 anni di reclusione e 400 euro di multa, con successivi aumenti per i reati “satellite”) e censura il passaggio in cui aumenti “di notevole consistenza” vengono giustificati in modo contraddittorio, con un generico richiamo ai criteri dell’art. 133 c.p., pur dando atto – nello stesso tempo – del riconoscimento delle attenuanti generiche, elemento che dovrebbe orientare verso un trattamento meno severo.
Il punto chiave, per gli Ermellini, è metodologico: quando si applica la continuazione in sede esecutiva, il giudice deve motivare non solo sulla pena base, ma anche sull’entità dei singoli aumenti, in modo da consentire un controllo effettivo e da evitare che, di fatto, si realizzi un “cumulo materiale” mascherato.
La Cassazione annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia alla Corte d’appello di Bari (in diversa composizione) per rideterminare la pena; rigetta per il resto il ricorso. La decisione è stata assunta nell’udienza del 9 ottobre 2025 (Presidente Giuseppe Santalucia, Relatrice Barbara Calaselice).



