Foggia – I CARTELLI sparsi in giro per la città e che tanto clamore stanno suscitando, non hanno sortito alcun beneficio. Foggia resta in mano alle bande criminali. Anche ieri, infatti, la Polizia ha dovuto registrare due rapine, probabilmente, come ammesso da fonti di Questura, compiute dalla stessa banda. La prima, registrata attorno alle 19.30, ha visto come vittima il supermercato Despar (le stessa catena tedesca che di cui fa parte anche Renzulli che, però non è proprietario di questo esercizio coinvolto) di Via Silvio Pellico, in zona stadio. Stando alle testimonianze raccolte da Via Gramsci, ad agire un gruppo di due persone, probabilmente giovani che, a volto coperto, hanno fatto irruzione nel market portando via il cassettino di una delle casse. Si parla di una persona alta e magra ed una seconda più robusta ed armata di pistola. Non si ha ancora la stima del bottino. I due, dopo il colpo, sono fuggiti in sella ad uno scooter in direzione Viale Ofanto.
A distanza di poche ore, tre, attorno alle 22.30, i malviventi hanno rapinato la pizzeria “Al numero 4”, sita in Via Benedetto Croce (poco distante). Asportato l’incasso della serata, all’incirca 250 euro. La mobile ha rinvenuto sia il cassettino che i due cappucci.
Redazione Stato
2 commenti su "Foggia, cartello antirapina poco dissuasivo. Ieri sera altre due rapine"
Mi chiamo Francesco Sepiello,imprenditore, sono uno dei membri dell’Associazione Politico Culturale “Laboratorio di Evoluzione Politica e delle idee”,sono certo di interpretrare la sensibilità dell’intero gruppo nell’ estendere la più ampia e convinta solidarietà al Signor Renzulli titolare di un esercizio commerciale di Foggia che ha subito ben 23 rapine in soli 7 anni.
Scriveva tempo fa qualcuno:l’imprenditore è colui che cade e si rialza sempre, senza mai chiedere nulla a nessuno. Ma stavolta, fossi in Lei , qualche richiesta lecita la farei.Chiederei una maggiore presenza, nei pressi del suo esercizio commerciale, di tutori della legge.
Penso che per un cittadino che paga le tasse e che ha il gravoso compito di far lavorare nella massima tranquillità e sicurezza i propri dipendenti , sia la richiesta minima. Siamo qui ad esternarle la nostra simpatia e solidarietà, dicendole in maniera tranquilla ma decisa che Lei non è solo. Noi saremo sempre a fianco di tutte quelle persone per bene come lei , che tra l’altro si adoperano per la crescita economica che va intesa anche come crescita civile e sociale della nostra città.
Per il “laboratorio di evoluzione politica e delle Idee”Foggia
Francesco Sepiello.
LE REGOLE PER UNA CORRETTA VIDEOSORVEGLIANZA E I PROVVEDIMENTI GENERALI DEL GARANTE PRE LA PRIVACY
L’adozione di sistemi di videosorveglianza e dei teleallarmi collegati con le forze dell’ordine è in crescita costante ed è un tema molto sentito dai cittadini, in particolar modo in questi ultimi tempi in cui sono aumentati i furti e le rapine. Molto più spesso i titolari di esercizi commerciali, installano videocamere per difendersi da eventuali malintenzionati o fornire un supporto importante per la loro identificazione. Quasi tutti i Comuni ne incentivano l’installazione e questi strumenti entrano a far parte dei “protocolli per la sicurezza.” Cerchiamo pertanto di fare un po’ di chiarezza in materia.
Trattando dati personali come la voce e l’immagine, questi strumenti sono da considerarsi, in base alla Direttiva 95/46 CE ed alla normativa italiana, come informazioni riferite ad una persona identificata o identificabile. Infatti l’art.4 del
codice protezione dati personali (d.lgs. n.196 del 30.06.03 ) qualifica come tali anche la registrazione, conservazione e l’utilizzo in genere di immagini. Altrettanto importante è distinguere il “teleallarme “ dalla “ videosorveglianza.”
Il primo si configura come un sistema di allarme collegato con le centrale operativa delle Forze dell’Ordine. Per la sua attivazione è necessario fare richiesta alla Questura sul modello scaricabile dal sito della “Polizia di Stato” cliccando su “moduli” e, di seguito, “comunicazioni e richieste”; e allegare le poche cose richieste secondo il tipo di allarme che si vuole attivare.
Diverso il caso della videosorveglianza soprattutto per quanto riguarda gli obblighi di informativa che vanno da quelli più semplici, della sola segnalazione, obbligatoria, di essere in presenza di un’area video sorvegliata a quella più complessa, quando c’e’ anche la trattazione dei dati, che prevede l’informativa sulla trattazione degli stessi e del suo responsabile. Le dimensioni assunte dal fenomeno in esame soprattutto grazie alle possibilità offerte dalle nuove tecnologie, hanno spinto il Garante per la privacy ad intervenire, per individuare un punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza e diritto alla riservatezza e libertà delle persone, con due provvedimenti generali emanati rispettivamente nel 2004 e l’ultima, molto importante, dell’aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010). I provvedimenti contengono prescrizioni vincolanti per tutti i soggetti che intendono avvalersi di sistemi di videosorveglianza e garanzie per la privacy dei soggetti i cui dati vengano eventualmente raccolti e trattati tramite tali sistemi.
La direttiva indica anche le informazione per i soggetti che transitano in aree videosorvegliate (sempre obbligatori i cartelli informativi che la segnalano, salvo nel caso di telecamere installate a fini di sicurezza pubblica e che devono essere conformi a quelli riportati in appendice al provvedimento del Garante, ) e ai limiti per la conservazione dei dati raccolti tramite telecamere e videosorveglianza, che può superare le 24 ore solo in casi particolari (indagini di polizia e giudiziarie, sicurezza degli istituti di credito, ecc.). Occorre infine ricordare: 1) che la videosorveglianza non necessita di autorizzazioni (salvo i casi che richiedono la preventiva notifica al garante) ma è soggetta al rispetto delle norme, civili e penali, in materia; 2) che la visuale di ripresa DEVE ESSERE LIMITATA AGLI SPAZI DI PERTINENZA L’AREA SORVEGLIATA. Pertanto un negozio potrà riprendere, ad esempio, l’ingresso e le aree stradali confluenti al proprio esercizio commerciale.
Dr Salvatore AIEZZA-
Funzionario Ministero Interno, innovatore esperto della P.A.
Mi chiamo Francesco Sepiello,imprenditore, sono uno dei membri dell’Associazione Politico Culturale “Laboratorio di Evoluzione Politica e delle idee”,sono certo di interpretrare la sensibilità dell’intero gruppo nell’ estendere la più ampia e convinta solidarietà al Signor Renzulli titolare di un esercizio commerciale di Foggia che ha subito ben 23 rapine in soli 7 anni.
Scriveva tempo fa qualcuno:l’imprenditore è colui che cade e si rialza sempre, senza mai chiedere nulla a nessuno. Ma stavolta, fossi in Lei , qualche richiesta lecita la farei.Chiederei una maggiore presenza, nei pressi del suo esercizio commerciale, di tutori della legge.
Penso che per un cittadino che paga le tasse e che ha il gravoso compito di far lavorare nella massima tranquillità e sicurezza i propri dipendenti , sia la richiesta minima. Siamo qui ad esternarle la nostra simpatia e solidarietà, dicendole in maniera tranquilla ma decisa che Lei non è solo. Noi saremo sempre a fianco di tutte quelle persone per bene come lei , che tra l’altro si adoperano per la crescita economica che va intesa anche come crescita civile e sociale della nostra città.
Per il “laboratorio di evoluzione politica e delle Idee”Foggia
Francesco Sepiello.
LE REGOLE PER UNA CORRETTA VIDEOSORVEGLIANZA E I PROVVEDIMENTI GENERALI DEL GARANTE PRE LA PRIVACY
L’adozione di sistemi di videosorveglianza e dei teleallarmi collegati con le forze dell’ordine è in crescita costante ed è un tema molto sentito dai cittadini, in particolar modo in questi ultimi tempi in cui sono aumentati i furti e le rapine. Molto più spesso i titolari di esercizi commerciali, installano videocamere per difendersi da eventuali malintenzionati o fornire un supporto importante per la loro identificazione. Quasi tutti i Comuni ne incentivano l’installazione e questi strumenti entrano a far parte dei “protocolli per la sicurezza.” Cerchiamo pertanto di fare un po’ di chiarezza in materia.
Trattando dati personali come la voce e l’immagine, questi strumenti sono da considerarsi, in base alla Direttiva 95/46 CE ed alla normativa italiana, come informazioni riferite ad una persona identificata o identificabile. Infatti l’art.4 del
codice protezione dati personali (d.lgs. n.196 del 30.06.03 ) qualifica come tali anche la registrazione, conservazione e l’utilizzo in genere di immagini. Altrettanto importante è distinguere il “teleallarme “ dalla “ videosorveglianza.”
Il primo si configura come un sistema di allarme collegato con le centrale operativa delle Forze dell’Ordine. Per la sua attivazione è necessario fare richiesta alla Questura sul modello scaricabile dal sito della “Polizia di Stato” cliccando su “moduli” e, di seguito, “comunicazioni e richieste”; e allegare le poche cose richieste secondo il tipo di allarme che si vuole attivare.
Diverso il caso della videosorveglianza soprattutto per quanto riguarda gli obblighi di informativa che vanno da quelli più semplici, della sola segnalazione, obbligatoria, di essere in presenza di un’area video sorvegliata a quella più complessa, quando c’e’ anche la trattazione dei dati, che prevede l’informativa sulla trattazione degli stessi e del suo responsabile. Le dimensioni assunte dal fenomeno in esame soprattutto grazie alle possibilità offerte dalle nuove tecnologie, hanno spinto il Garante per la privacy ad intervenire, per individuare un punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza e diritto alla riservatezza e libertà delle persone, con due provvedimenti generali emanati rispettivamente nel 2004 e l’ultima, molto importante, dell’aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010). I provvedimenti contengono prescrizioni vincolanti per tutti i soggetti che intendono avvalersi di sistemi di videosorveglianza e garanzie per la privacy dei soggetti i cui dati vengano eventualmente raccolti e trattati tramite tali sistemi.
La direttiva indica anche le informazione per i soggetti che transitano in aree videosorvegliate (sempre obbligatori i cartelli informativi che la segnalano, salvo nel caso di telecamere installate a fini di sicurezza pubblica e che devono essere conformi a quelli riportati in appendice al provvedimento del Garante, ) e ai limiti per la conservazione dei dati raccolti tramite telecamere e videosorveglianza, che può superare le 24 ore solo in casi particolari (indagini di polizia e giudiziarie, sicurezza degli istituti di credito, ecc.). Occorre infine ricordare: 1) che la videosorveglianza non necessita di autorizzazioni (salvo i casi che richiedono la preventiva notifica al garante) ma è soggetta al rispetto delle norme, civili e penali, in materia; 2) che la visuale di ripresa DEVE ESSERE LIMITATA AGLI SPAZI DI PERTINENZA L’AREA SORVEGLIATA. Pertanto un negozio potrà riprendere, ad esempio, l’ingresso e le aree stradali confluenti al proprio esercizio commerciale.
Dr Salvatore AIEZZA-
Funzionario Ministero Interno, innovatore esperto della P.A.