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Griffe taroccata, risponde penalmente proprietario catena commerciale

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Febbraio 2013
Casi e Sentenze //

Foggia – L’IMPRENDITORE/proprietario del negozio commette ricettazione e commercio di prodotti falsi, benché sia un collaboratore a occuparsi dei rifornimenti: risponde di ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi il negoziante che espone pantaloni spacciati per originali, ma venduti a pochi euro.


E’ irrilevante che egli sia soltanto il legale rappresentante della
società, proprietaria di una catena di negozi, e abbia collaboratori
che si dedicano soltanto all’acquisto della merce da rivendere.


Lo ha sancito la Corte di Cassazione che, con la recente sentenza 5932 del 7 febbraio 2013, ha ritenuto inammissibile il ricorso di un 57enne contro il giudizio di colpevolezza della Corte d’Appello di Lecce che lo aveva dichiarato colpevole di tale reato per aver commercializzato, in uno dei suoi punti vendita, capi di abbigliamento falsi a poche decine di euro.


La seconda sezione penale ha confermato la decisione della
Corte di merito
, ritenendo l’uomo colpevole nonostante sia soltanto il legale rappresentante della società che gestisce l’esercizio commerciale “incriminato” oltre che gli altri negozi, e che ha dei collaboratori che si occupano della parte degli acquisti: egli deve in ogni modo controllare la merce da comprare e poi da esporre.


Insomma, la merce era venduta, come il resto dei prodotti, a un prezzo talmente basso, 15-20 euro a capo: questo ha palesato la generale strategia commerciale seguita dall’imputato, che ha configurato il reato. Per questo, il ricorso è inammissibile e il ricorrente condannato al sversamento di mille euro in favore della Cassa delle ammende.

(A cura Avv.Eugenio Gargiulo, foro di Foggia)

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