La Quinta sezione penale della Cassazione ha emesso, in data 15 ottobre 2012 , la sentenza n. 40383 nei confronti di un 51enne di Palermo, confermando la condanna già inflittagli dalla Corte d’Appello di Palermo, riconoscendo nella sua condotta i reati di “lesioni personali, danneggiamento, ingiuria e violenza privata ai danni della moglie”. Quest’ultimo capo d’accusa era emerso proprio in seguito all’allontanamento forzato della consorte dall’ormai ex dimora coniugale.
A nulla, agli occhi della Cassazione, è servita la giustificazione dell’imputato di Palermo, che aveva cercato di convincere la Corte di non aver costretto la moglie a non entrare in casa. Secondo la sua visione dei fatti, la moglie era semplicemente tornata a vivere coi propri genitori. Ciò avrebbe spiegato, secondo la difesa, l’appropriazione della casa da parte del marito, che non aveva agito “con le buone o le cattive” secondo uno scopo preciso, ma semplicemente vi era stato lasciato in solitudine.
Ma la Cassazione è stata irremovibile nel sottolineare come “la donna, anche se temporaneamente trasferitasi presso i genitori, aveva il diritto di tornare, né il marito poteva escluderla dalla casa coniugale”. Nonostante la passione possa sfiorire, dunque, e anche se l’amore finisse per tramutarsi in odio viscerale, i due litiganti saranno costretti a rimanere sotto lo stesso tetto, finché il giudice non interverrà disponendo in maniera diversa.
Una sentenza che, a prima vista, potrebbe teoricamente favorire inattese riconciliazioni tra coppie ormai prossime alla separazione, ma che, ripensando al finale della “Guerra dei Roses”, potrebbe avere conseguenze a dir poco nefaste!
(A cura dell’avvocato Eugenio Gargiulo)



