Per cui, poiché elencare in modo analitico, uno per uno, tutti tali soggetti risulterebbe impossibile, è sufficiente che il giudice estenda il divieto, con un generico richiamo, a “tutte le persone legate alla vittima da un rapporto di parentela, di lavoro o di natura affettiva”. ( così Cass. sent. n. 14297 del 26.03.2013)
La finalità di tale previsione è di garantire una “cautela speciale e preventiva” alla vittima a cui lo stalker ha cagionato un perdurante stato di ansia e di paura, con reiterate minacce di morte, lesioni, ingiurie e danneggiamenti. Naturalmente, nel determinare una misura tanto restrittiva devono influire la valutazione sulla personalità dell’indagato, nonché la sua propensione a commettere reati.
Restano esclusi invece, dal divieto di avvicinamento, gli eventuali, occasionali e non prevedibili luoghi ove gli incontri non si traducano in un contatto molesto (per es. una passeggiata per strada, purché in luoghi diversi da quelli che l’indagato sa essere abitualmente frequentati per motivi di lavoro, di vita o affettivi).
(A cura dell’avv.Eugenio Gargiulo di Foggia)



