“La scelta legislativa per raggiungere tale obiettivo è stata quella di introdurre un procedimento sommario, necessario, di carattere non cautelare, a sottolineare che l’urgenza della trattazione dipende dalla natura della controversia. Ad avviso di chi scrive, la conseguenza di tanto non può che essere una più rigorosa attenzione da parte del giudice all’interpretazione del requisito del periculum in mora, con una naturale contrazione e restrizione delle ipotesi meritevoli di tutela cautelare”.
“Essendo davvero difficile immaginare una procedura più rapida di questa delineata dalla l. 92/2012 (si ricorda che i tempi della fase sommaria sono strettissimi, essendo previsti 40 giorni per l’udienza, oltre al tempo necessario per l’istruttoria “indispensabile”) e tenuto conto dei tempi che sono propri (quantomeno nella sezione di questo Tribunale) dei giudizi cautelari, lo spazio operativo di questi ultimi deve necessariamente riguardare quelle ipotesi in cui il c.d. pregiudizio irreparabile sia così imminente da non poter essere evitato con un provvedimento rapido quale emesso (in due/tre mesi) a seguito del procedimento specifico di cui alla legge Fornero”.
Redazione Stato



