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Invio pubblicità non gradita, possibile danno morale per compagnia telefonica

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
9 Aprile 2013
Casi e Sentenze // Manfredonia //

(ph ilmss@)
Roma – L’INVIO di fax (o anche email) con materiale pubblicitario, o comunque qualsiasi sistema di chiamata o di comunicazione promozionale o per ricerche di mercato (anche senza l’intervento di un operatore) è ammesso solo se c’è il consenso dell’utente. Tale consenso, peraltro, è sempre revocabile dall’utente stesso in qualsiasi momento. In mancanza di tale presupposto, la società commerciale è tenuta a risarcire il danno morale al soggetto “importunato”.


Il caso più tipico è quello degli operatori telefonici. Quando si sottoscrive un abbonamento, si firma, tra i vari campi posti nel contratto, anche quello relativo al trattamento dei dati personali. In questo modo, il consumatore accetta la possibilità di ricevere materiale informativo e pubblicitario.


Tuttavia, in qualsiasi momento, l’utente può revocare tale consenso, chiedendo che il proprio nominativo venga cancellato dalle banche dati e non venga più trattato per fini commerciali. È sempre bene inviare tale richiesta con una raccomandata a.r. presso la sede legale della società. (art. 130, D.lgs. n. 196/2003 -c.d. Codice della Privacy).


Ebbene, se la società commerciale invia materiale promozionale attraverso fax, email o anche telefonate e, nello stesso tempo:a) il consumatore non abbia mai fornito il consenso al trattamento dei dati, b) oppure, abbia revocato il consenso dato in precedenza, allora si può agire in tribunale (o dal giudice di pace, se si chiede un risarcimento inferiore a 5.000 euro) per il risarcimento del danno patrimoniale e morale.


In un caso del genere, il Tribunale di Brescia, con una recentissima sentenza (Trib. Brescia, sent. del 04.03.2013), ha condannato la compagnia Wind al risarcimento del patrimoniale e del danno morale (ai sensi dell’art. 15 del Codice privacy e dell’art. 1226 cod. civ.) nei confronti di una ex cliente, per averle inviato un fax promozionale, nonostante questa avesse in precedenza richiesto, con una raccomandata a.r., la cancellazione dei propri dati.

(A cura dell’Avv. Eugenio Gargiulo)

1 commenti su "Invio pubblicità non gradita, possibile danno morale per compagnia telefonica"

  1. Se volete evitare pubblcità (rotture di c…)telefonica,vi potete iscrivere ,con una semplice mail,o fax,o raccomandata ,al REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI:Dopo ,circa un mese,le rotture di c….dovrebbero finire,altrimenti le Aziende,telefoniche per prima,verrebbero sanzionate.Questa, purtroppo,è la legge.Legge fatta dai nostri,NON INTERESSATI,politici:Volendo si poteva fare il contrario:CHI VOLEVA PUBBLICITA’,LO POTEVA RICHIEDERE!Invece no!Chiedetevi il perchè e datevi la risposta:TROPPE COLLUSIONI con la POLITICA!E,diciamecelo francamente,tanti problemi in più ai cittadini,per non farli pensare ai problemi reali del paese e alle porcherie che,quotidianamente combinano.Comunque in ogni caso,vi consigilo di Registrarvi al REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI.Seguendo le indicazioni,al 99 %(l’altro 1%,si maschera sotto inchieste di generici prodotti e difficilmente si asterrà dal telefonare)le cose si sistemano e non vi romperanno più.

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