Facebook, giovani (image: networkey.blogspot.com)Roma – “LE offese su Facebook, anche se accessibili solo a pochi iscritti e riferite a persone di cui non viene fatto il nome, possono portare a una condanna per diffamazione“. Lo ha sottolineato la Cassazione, come riporta il Tgcom24, “che ha rinviato a un nuovo processo un maresciallo della guardia di finanza per aver pubblicato nei suoi ‘dati personali’ la frase ‘attualmente defenestrato a causa dell’arrivo di collega sommamente raccomandato e leccaculo…‘”, come riporta il Tgcom24.
Redazione Stato
1 commenti su "“Insulti ad ‘amici’ senza farne nome su Facebook sono diffamazione’"
Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)
Si configura il reato di diffamazione tramite email quando il messaggio è stato inviato, anche con l’ausilio di Facebook , a più di una persona!
Spesso si reagisce ad una ingiustizia o ad un torto, raccontando l’accaduto a nostri amici o conoscenti, con toni particolarmente accesi e, magari, esagerando le colpe del presunto colpevole. Nell’era delle comunicazioni telematiche ciò avviene non poche volte tramite email o messaggi sui social network. Alla leggerezza con cui abbiamo premuto il tasto “invio” si potrebbe, però, ben presto accompagnare un ripensamento, dettato più dal timore che il nostro linguaggio eccessivo possa integrare gli estremi di qualche reato, specie se ormai i rapporti con la persona offesa sono definitivamente incrinati.
La diffamazione con l’email è sicuramente possibile, ma non sempre. Una recente sentenza della Cassazione ci chiarisce i termini in cui la nostra condotta potrebbe essere passibile di una querela.
Per poter integrare il reato di diffamazione tramite posta elettronica è necessario che il messaggio diffamatorio raggiunga una pluralità di soggetti. Non è quindi sufficiente che il messaggio abbia raggiunto una sola persona, neanche se poi questa l’abbia comunicato alla persona offesa. ( in tal senso Cass. sent. n. 8011 del 19.02.2013)
Per dirla tutta, l’invio di e-mail a contenuto diffamatorio, realizzato tramite l’utilizzo di internet, integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ( così Cass. sent. n. 44980 del 16.10.2012).
Inoltre, l’eventualità che fra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona a cui si rivolgono le espressioni offensive, non consente di mutare il titolo del reato nella diversa ipotesi di ingiuria (che si ha quando l’offesa è rivolta unicamente alla vittima dell’espressione).
In conclusione, bisogna prestare massima attenzione più che al linguaggio usato, ai destinatari dell’email!
Foggia, 29 maggio 2014 Avv. Eugenio Gargiulo
Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)
Si configura il reato di diffamazione tramite email quando il messaggio è stato inviato, anche con l’ausilio di Facebook , a più di una persona!
Spesso si reagisce ad una ingiustizia o ad un torto, raccontando l’accaduto a nostri amici o conoscenti, con toni particolarmente accesi e, magari, esagerando le colpe del presunto colpevole. Nell’era delle comunicazioni telematiche ciò avviene non poche volte tramite email o messaggi sui social network. Alla leggerezza con cui abbiamo premuto il tasto “invio” si potrebbe, però, ben presto accompagnare un ripensamento, dettato più dal timore che il nostro linguaggio eccessivo possa integrare gli estremi di qualche reato, specie se ormai i rapporti con la persona offesa sono definitivamente incrinati.
La diffamazione con l’email è sicuramente possibile, ma non sempre. Una recente sentenza della Cassazione ci chiarisce i termini in cui la nostra condotta potrebbe essere passibile di una querela.
Per poter integrare il reato di diffamazione tramite posta elettronica è necessario che il messaggio diffamatorio raggiunga una pluralità di soggetti. Non è quindi sufficiente che il messaggio abbia raggiunto una sola persona, neanche se poi questa l’abbia comunicato alla persona offesa. ( in tal senso Cass. sent. n. 8011 del 19.02.2013)
Per dirla tutta, l’invio di e-mail a contenuto diffamatorio, realizzato tramite l’utilizzo di internet, integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ( così Cass. sent. n. 44980 del 16.10.2012).
Inoltre, l’eventualità che fra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona a cui si rivolgono le espressioni offensive, non consente di mutare il titolo del reato nella diversa ipotesi di ingiuria (che si ha quando l’offesa è rivolta unicamente alla vittima dell’espressione).
In conclusione, bisogna prestare massima attenzione più che al linguaggio usato, ai destinatari dell’email!
Foggia, 29 maggio 2014 Avv. Eugenio Gargiulo