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"AREE CHIANCAMASITTO" Monte Sant’Angelo, il Tar respinge il ricorso: legittima l’acquisizione delle aree di Chiancamasitto

La sentenza è stata pubblicata il 23 aprile 2026 dalla Terza Sezione del Tar Puglia.

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Maggio 2026
Manfredonia // Monte S. Angelo //

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia ha respinto il ricorso presentato da un privato contro il Comune di Monte Sant’Angelo relativo all’acquisizione sanante delle aree in località Chiancamasitto, nella frazione Macchia a Monte Sant’Angelo.

La sentenza è stata pubblicata il 23 aprile 2026 dalla Terza Sezione del Tar Puglia.

Al centro della vicenda la delibera del Consiglio comunale n. 46 del 22 settembre 2025, con cui Palazzo di Città aveva disposto l’acquisizione al patrimonio indisponibile dell’ente di alcuni terreni interessati sin dal 1977 dalla realizzazione della strada extraurbana di Chiancamasitto, facendo ricorso all’istituto dell’acquisizione sanante previsto dall’articolo 42-bis del Dpr 327/2001.

Il ricorrente sosteneva di vantare diritti sull’area, in particolare per attività di parcheggio, contestando la legittimità dell’atto comunale e sostenendo che parte delle superfici laterali alla carreggiata non fossero mai state trasformate né destinate a uso pubblico.

Il Tar ha però ritenuto infondate le censure. I giudici amministrativi hanno evidenziato che l’occupazione d’urgenza disposta dal Comune nel giugno 1977 riguardava l’intera superficie necessaria alla realizzazione dell’infrastruttura viaria, comprese le aree laterali funzionali alla sicurezza e alla fruizione della strada. Nella sentenza vengono richiamati anche i “muretti laterali” e le “cunette laterali” realizzati nel tempo come elementi che dimostrano l’effettiva trasformazione delle aree.

Secondo il collegio, inoltre, quelle superfici hanno mantenuto per quasi cinquant’anni una chiara destinazione pubblica: il Comune le ha utilizzate per finalità legate alla viabilità e al parcheggio, affidando più volte la gestione dell’area a ditte esterne tramite procedure pubbliche.

I giudici hanno anche sottolineato che il terreno acquistato dal ricorrente nel 2024 risultava già gravato dalla situazione esistente e che nello stesso atto notarile era riportata la conoscenza degli usi civici insistenti sull’area.

Respinta anche la contestazione relativa allo scomputo delle somme già versate ai precedenti proprietari. Il Tar ha richiamato la normativa vigente, secondo cui gli importi già corrisposti a titolo indennitario possono essere detratti dalle somme eventualmente dovute nell’ambito dell’acquisizione sanante.

Nella decisione viene inoltre richiamata la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui l’articolo 42-bis può essere applicato in tutte le situazioni in cui un bene privato sia stato utilizzato dalla pubblica amministrazione per finalità di interesse pubblico in assenza di un valido titolo espropriativo.

Alla luce di queste motivazioni, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso, compensando però le spese di giudizio “per la peculiarità della controversia” e per la particolare complessità di una vicenda risalente nel tempo.

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