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"ANGIULI BOUTIQUE" Bancarotta “Angiuli Boutique”, ok condanna per ex amministratrice, per l’ultimo amministratore nuovo giudizio sul dolo

La Suprema Corte di Cassazione mette un punto fermo solo a metà sulla vicenda della “Angiuli Boutique s.r.l.”

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
17 Gennaio 2026
Cronaca // San Severo //

Roma – Bari, 17 gennaio 2026. La Suprema Corte di Cassazione mette un punto fermo solo a metà sulla vicenda della “Angiuli Boutique s.r.l.” (fallita) e sul presunto svuotamento della società attraverso il passaggio di beni e attività in favore di una “newco” riconducibile al nucleo familiare. Con la sentenza depositata dopo l’udienza del 26 novembre 2025, i giudici di legittimità rigettano il ricorso di Stefania Di Gennaro e, al contrario, annullano con rinvio la decisione d’appello nei confronti di Pasquale Villani, ordinando un nuovo giudizio davanti a un’altra sezione della Corte d’appello di Bari.

La Corte d’appello di Bari, riformando in parte il primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione su una contestazione di bancarotta preferenziale mossa a Di Gennaro (restituzione di prestiti infruttiferi e pagamenti a fornitori), ma aveva confermato il resto: per Villani la condanna per bancarotta documentale (omessa tenuta delle scritture), per Di Gennaro la responsabilità per bancarotta fraudolenta (documentale e patrimoniale) legata, tra l’altro, ad alterazioni contabili e distrazioni di beni.

Secondo quanto ricostruito nelle sentenze di merito, il punto di svolta sarebbe stato il trasferimento della sede e la successiva operazione con cui la società avrebbe ceduto i beni alla “Boutique Corso Vittorio Emanuele II s.r.l.s.”, continuando però a registrare incassi e movimentazioni in modo incoerente rispetto alla reale gestione, con la contestata vendita della merce residua o la cessione senza adeguato riscontro contabile all’attività subentrata nello storico indirizzo del negozio.

La difesa di Di Gennaro aveva puntato su un profilo ritenuto decisivo: l’acquisizione di documenti contabili per dimostrare che in azienda vi fossero due registratori di cassa e che solo uno sarebbe stato ceduto alla società subentrata. La Cassazione, però, giudica la doglianza complessivamente infondata: la presunta “prova decisiva” non viene ritenuta tale, perché – nella lettura della Corte – non sarebbe in grado di scalfire l’impianto motivazionale delle decisioni di merito né di ribaltare l’esito del processo. Inoltre, viene considerato irrilevante il tema del “secondo” registratore rispetto alla sostanza della contestazione: il nodo, per i giudici, resta la mancata contezza delle sorti della merce e dei relativi ricavi nella fase di dissesto, indipendentemente dal numero degli apparecchi.

Con il rigetto del ricorso, per Di Gennaro scatta anche la condanna alle spese processuali del giudizio di legittimità.
Di segno opposto l’esito per Villani. La Cassazione ritiene fondato il primo motivo di ricorso: il punto non è soltanto l’omessa tenuta o consegna di scritture, ma la necessità – quando si contesta l’ipotesi omissiva più grave – di dimostrare il dolo specifico (cioè lo scopo di trarne un ingiusto profitto o di recare danno ai creditori). E qui, secondo la Suprema Corte, le pronunce di merito non avrebbero assolto un onere motivazionale “rafforzato”, anche perché a Villani non risultavano contestati fatti di bancarotta patrimoniale: in assenza di quelle condotte, la prova dell’intenzionalità di ostacolare i creditori attraverso la contabilità diventa ancora più centrale.

Gli atti richiamati descrivono un’amministrazione subentrata quando le operazioni depauperatrici sarebbero già avvenute (nel 2014), con una società “parcheggiata” verso l’epilogo fallimentare. E viene ricordato che Villani avrebbe consegnato alla curatela documentazione fino al luglio 2015 e persino un bilancio infrannuale, seppur redatto in modo disordinato e non depositato, mentre fino al 2014 i bilanci risultavano depositati regolarmente e le dichiarazioni fiscali trasmesse. Elementi che, per la Cassazione, impongono una valutazione più rigorosa sulla reale sussistenza del dolo specifico nella fase successiva.

Conclusione: annullamento con rinvio per Villani (nuovo giudizio sul profilo soggettivo) e rigetto per Di Gennaro.

Atto

A cura di Michele Solatia.

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