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Pescara, Riesame dissequestra beni Granatiero. Revoca Amministrazione giudiziaria

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
17 Ottobre 2011
Manfredonia //

Tribunale Pescara (fonte image: Primadanoi)
La sentenza del Tribunale del Riesame di Pescara. Nella sentenza del Tribunale del Riesame di Pescara – n.52/11, R.G.M.C.R. del 17.10.2011, si fa riferimento alla posizione dei 7 indagati (Granatiero Sebastiano Michele, Granatiero Pasquale, Prato Granatiero Rita Lucia, Grieco Antonia, Prencipe Giuseppe e Brigida Anna) che con atto depositato il 26 settembre 2011 aveva proposto il reclamo contro il sequestro preventivo emesso dal Gip il 07.09.2011 ed inerente quote societarie, rami d’azienda e conti correnti riferibili agli indagati. Fra le accuse come detto anche quella di aver riciclato o reimpiegato, in attività imprenditoriali nel comune di Pescara, denaro proveniente da attività delittuose della famiglia (…) dei Romito (di Manfredonia, ndR).

Contro l’impianto accusatorio, il legale della famiglia ha sostenuto come “tutte le attività possedute e gestite dai Granatiero avevano trovato (per la fase di acquisizione e sviluppo, nonché per la gestione corrente) la loro fonte di finanziamento in strumenti leciti, quali prestiti di denaro da parte di alcuni parenti, mutui, finanziamenti ed incassi delle diverse aziende”; inoltre “le attività di intercettazioni telefoniche ambientali, oltre che le operazione di pedinamento ed osservazione, in essere per oltre 18 mesi, non avevano dimostrato – per la difesa – alcun collegamento effettivo tra gli indagati ed i componenti della famiglia Romito”; per la difesa “la ricostruzione operata dalla Guardia di Finanza (..)” sarebbe stata “assolutamente lacunosa e priva di ogni fondamento (…) atteso che, come attestato da svariati procedimenti giurisdizionali, Romito Michele Antonio svolgeva attività lavorativa (azienda agricola); doveva essere negata la caratura criminale del Romito, atteso che i predetti erano stati prosciolti nel procedimento penale “Iscaro Saburo”, dove erano accusati di associazione per delinquere di stampo mafioso; i provvedimenti del Tribunale di Foggia e del Tribunale di Bari, emessi in tema di misure di prevenzione, nel rigettare le richieste sanzionatorie avanzate nei confronti dei Granatiero, avevano negato la sussistenza dei rapporti tra i predetti e i componenti della famiglia Romito”, come messo in evidenza dalla difesa.

Sulla scorta di tali riflessioni, i deducenti hanno richiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, con ogni conseguente statuizione. All’udienza del 13 ottobre 2011, i difensori della famiglia depositavano una memoria integrativa a sostegno del reclamo ed il PM chiedeva il rigetto del gravame. “Al fine di valutare la fondatezza dell’istanza – come detto anche dal legale a Stato – il Collegio non può non avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma, valutando il ‘fumus commissi delicti’, deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, non occorrendo la sussistenza di indizi di colpevolezza o la loro gravità, ma solo elementi concreti conferenti nel senso della sussistenza del reato (Cfr. Cassazione, N.37695/08).

“(…) In particolare, si fa riferimento nell’accusa a denaro di provenienza delittuosa (in particolare da attività imputabili a Romito Antonio Michele e Romito Mario Luciano da Manfredonia o comunque, a soggetti con i Romito in collegamento criminale). (…) Osserva il Collegio che, dall’esame degli atti processuali, (..) se pure è vero che i fratelli Romito risultavano coinvolti nell’ambito dell’indagine inerente associazioni per delinquere di stampo mafioso operanti nell’area garganica (si rileva un procedimento penale instaurato presso il Tribunale di Bari …) i predetti venivano prosciolti in sede di udienza preliminare con formula piena per non avere commesso il fatto. Il provvedimento di prioscioglimento veniva confermato nei giudizi di gravame”.

“(…) Non ignora il Collegio che la sentenza di proscioglimento (…) non costituisce giudicato, però non può considerarsi, in questa sede, che, in ben 3 gradi di giudizio, nei quali veniva valutate compiutamente le vicende delle associazioni mafiose operanti nel Gargano, Romito Michele Antonio e Romito Mario Luciano venivano ritenuti estranei alle logiche associative malavitose indicate (…)” (…) Esclusa la possibilità di porre a fondamento dell’attività di riciclaggio e di reinvestimento illecito dei capitali da parte degli indagati i proventi derivanti da condotte associative mafiose – scrive il Collegio nella sentenza suddetta – occorre procedere alla valutazione dei precedenti penali dei Romito, al fine di verificare la esistenza di altre condotte idonee a produrre profitti di rilievo. Sul punto si evidenzia che a carico di Romito Michele Antonio, nel certificato penale, risulta iscritto un unico precedente penale, commesso il 06.06.1996, afferente una violazione alle leggi doganali. Tale condotta, tenuto conto dell’epoca di commissione e della non particolare rilevanza (…) non può certo costituire la fonte degli ingenti somme utilizzate dai Granatiero per le loro attività commerciali. A carico di Romito Mario Luciano risultano iscritti ben 8 precedenti penali (…) Pur emergendo l’inclinazione dei Romito alla commissione di azioni illecite, ritiene il Collegio che, per la natura e qualità dei delitti indicati, le condotte accertate non possono costituire i reati presupposti che hanno determinato la produzione delle rilevanti somme di denaro che si assumono utilizzate dagli indagati per la costituzione e gestione delle attività imprenditoriali in Pescara”.

Procedendo nella disamina della vicenda, il Collegio segnala come “indubbiamente i Granatiero conoscevano i componenti della famiglia Romito: circostanza che di per sola non deve indurre a sospetto, atteso che i rispettivi nuclei familiari provenivano dal medesimo contesto territoriale. Confermano – a riguardo – la cessione dell’attività commerciale esercitata a Manfredonia dai Granatiero, nonché le dichiarazioni rese dall’Argentieri e dalla teste De Iure. Ciò posto, occorre considerare che, nel lungo periodo di intercettazione telefonica ed ambientale disposta in danno degli indagati, mai è emerso un riferimento diretto alle presunte attività illecite asseritamente addebitabili ai Romito, né al ruolo di finanziatori occulti loro attribuito dalla P.G. Infatti ritiene il Collegio che il contenuto dei colloqui intercettati paiono essere non chiari ed univoci e che, pertanto, posso anche essere valutati in maniera difforme rispetto a quella fatta propria dagli investigatori”.


Le intercettazioni.
Sull’autovettura condotta da Granatiero Sebastiano, in data 15.12.2008, mentre il mezzo si trovava alla periferia di Manfredonia. Parlando con tale Lello lo stesso riferiva: “io avanzo 40.000 euro da Michele Romito, si ha detto che me li deve dare” veniva considerata dagli investigatori quale il riscontro della posizione di finanziatori dei Romito. Però la frase del Granatiero – osserva il Collegio – potrebbe essere intesa anche come l’affermazione della propria posizione creditoria nei confronti del Romito per una obbligazione pregressa ancora pendente: sul punto – osserva il Collegio – preme ricordare come i Granatiero vendevano il Bar Frullati di Frutta di Manfredonia ed il Central Bari alla famiglia Romito, provvedendo ad estinguere personalmente il mutuo acceso dagli acquirenti, quindi conservando una posta creditoria nei loro confronti (….)”. Come confermato anche da una teste: “il Romito veniva descritto quale debitore e non quale finanziatore del Granatiero”.

Inoltre si evidenzia che la conversazione registrata nell’auto di Granatiero Sebastiano, in data 02.04.2009, dimostra che gli indagati tenevano un atteggiamento quasi ostile (“Posizione chiaramente incompatibile con la prospettazione accusatoria”) nei confronti dei Romito, indicandoli quali soggetti a loro estranei e per i quali stavano ancora subendo vessazioni: (…) ma non esiste proprio…. Ma chi caz… li conosce ?” (…). (…) Il punto è che la prova del finanziamento occulto degli investimenti mobiliari ed immobiliari del Granatiero da parte dei Romito non può da sola rinvenirsi in successive ed ordinarie operazione di compravendita di azioni che, ad onta della prassi ordinaria delle interposizioni fittizie, hanno estromesso ufficialmente il presunto prestanome dalla gestione di alcune società inserendo i congiunto del preposto. Di qui la carenza di elementi indiziari forniti di quella gravità, precisione e concordanza che la Cassazione impone tanto più, come nel caso del Granatiero, quanto l’interessato non ha alcun legame di parentela con l’indiziato di mafia.

A fortiori la richiesta di sequestro e confisca non può essere accolta per la società Pizza Ciao (omonima ). (…) Così compendiate e valutate le risultanze degli atti d’indagine, ritiene il Collegio che non emergono elementi concreti, neppure in nuce, per allegare che i Romito ponevano in essere reati capaci di produrre ingenti somme di denaro, che i predetti erano in collegamento con gli indagati e che, illecitamente, finanziavano le attività imprenditoriali dei Granatiero in Pescara: in conseguenza, allo stato degli atti, deve escludersi la configurabilità dei reati di cui agli articoli 648 bis e ter cp nei termini indicati nell’imputazione. Tale considerazione determina l’accoglimento dell’istanza di riesame e l’annullamento del sequestro preventivo. Per completezza, Non può non evidenziare il Collegio che la gestione delle società in Pescara da parte degli indagati si fonda su movimentazioni di denaro contante che non trovano riscontro alcuno nella contabilità formale. Circostanza che può far emergere diversi profili di responsabilità penale di natura finanziaria la cui valutazione non è stata prospettata nella presente fase processuale”.

g.defilippo@statoquotidiano.it

3 commenti su "Pescara, Riesame dissequestra beni Granatiero. Revoca Amministrazione giudiziaria"

  1. strano le voci della gente generalmente non sbagliano mai, era da anni che circolavono gia queste voci dell’impero economico che si erano fatti a pescara ed anche di chi le gestiva. ee si è vero mai dire mai. mio nonno diceva che in america finivano in galera i soldi. meditate gente meditate.

  2. anche a manfredonia tre bravi signori hanno comperato un intero immobile per fare un piacere al paese (era brutto da vedere) e per di più ci hanno perso anche dei soldi perchè hanno fatto un mutuo.
    non si fa cosi siete gente invidiosa, andate a lavorare.

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