fisica interessata; le generalità e l’indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o di necessità di accertamento”.
Per questi ed altri motivi il Garante Privacy ha prescritto (nella fattispecie al Comune di Bologna), ai sensi dei citati artt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c), del Codice, di non apporre sui contrassegni per il transito e la sosta nelle ZTL, la ragione sociale dell’azienda nei casi in cui essa sia esercitata in forma di impresa individuale e contenga, quindi, il nome e il cognome dell’imprenditore, o comunque di non inserire, a qualunque titolo, nome e cognome dell’interessato sulla parte dei predetti contrassegni che permette la loro diretta visibilità da parte di chiunque.
Tutto ciò in quanto, al fine di identificare i veicoli che transitano o sostano nelle predette aree o per effettuare il controllo della regolarità del contrassegno, i comuni possono
legittimamente riportare nella parte anteriore del contrassegno
medesimo solo i dati indispensabili ad individuare l’autorizzazione
rilasciata, informazioni dalle quali si può agevolmente risalire al
titolare del contrassegno e verificare la validità dello stesso, nonché la correttezza del suo utilizzo.
(A cura dell’Avv. Eugenio Gargiulo)



