Edizione n° 6073

BALLON D'ESSAI

PINUCCIO MARE FUORI // Devastata auto e minaccia i poliziotti: arrestato l’attore di “Pinuccio U Pazz” di Mare Fuori
21 Maggio 2026 - ore  12:31

CALEMBOUR

SAMUELA AVETRANA // Studentessa 18enne si suicida lanciandosi dal balcone: “Chi sa qualcosa parli”
21 Maggio 2026 - ore  12:51

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Contrassegni disabili: vietato inserire i nominativi interessati

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Maggio 2013
Casi e Sentenze //

Un parcheggiatore (STATO - archivio)
Roma – AI sensi dell’articolo l’art. 74, commi 1 e 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali “i contrassegni rilasciati a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare l’autorizzazione rilasciata, e senza l’apposizione di diciture dalle quali può essere individuata la persona
fisica interessata; le generalità e l’indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni con modalità che non consentono la loro diretta visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o di necessità di accertamento”.

Per questi ed altri motivi il Garante Privacy ha prescritto (nella fattispecie al Comune di Bologna), ai sensi dei citati artt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c), del Codice, di non apporre sui contrassegni per il transito e la sosta nelle ZTL, la ragione sociale dell’azienda nei casi in cui essa sia esercitata in forma di impresa individuale e contenga, quindi, il nome e il cognome dell’imprenditore, o comunque di non inserire, a qualunque titolo, nome e cognome dell’interessato sulla parte dei predetti contrassegni che permette la loro diretta visibilità da parte di chiunque.

Tutto ciò in quanto, al fine di identificare i veicoli che transitano o sostano nelle predette aree o per effettuare il controllo della regolarità del contrassegno, i comuni possono
legittimamente riportare nella parte anteriore del contrassegno
medesimo solo i dati indispensabili ad individuare l’autorizzazione
rilasciata, informazioni dalle quali si può agevolmente risalire al
titolare del contrassegno e verificare la validità dello stesso, nonché la correttezza del suo utilizzo.

(A cura dell’Avv. Eugenio Gargiulo)

Lascia un commento

Voi non saprete mai fino a qual punto la mia anima è vostra. Gabriele D’Annunzio

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO