Chieuti, Giudice annulla le multe dell’autovelox. Le tesi del legale

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CHIEUTI – Una buona notizia per gli automobilisti incappati nell “’occhio” scomodo dell’autovelox sulla strada statale (ss) 16, all’altezza di Chieuti. Il Giudice di Pace di Torremaggiore ha stabilito, infatti, con una sentenza dello scorso 26 marzo, che le multe rilevate grazie al dispositivo elettronico, che variavano dalle 90 euro alle 400, con perdita punti da 5 a 10 o ritiro patente, siano da annullare, accogliendo così in toto il ricorso presentato dall’Adiconsum di Lucera, tramite il suo Responsabile cittadino, l’avvocato Luca D’Apollo.

TESI DIFENSIVA – La tesi difensiva si è basata su più punti: innanzitutto l’illegittimità, per effetto della “direttiva Maroni”, dell’accordo tra Comune di Chieuti e Aci. La direttiva 10307 risalente al 14 agosto 2009, infatti, stabilisce che “l’attuazione del coordinamento operativo e la raccolta dei dati relativi ai servizi svolti saranno curate dalle sezioni della Polizia stradale della specialità della Polizia di Stato” e che “gli autovelox devono costantemente essere mantenuti nella completa ed esclusiva disponibilità degli organi di Polizia stradale di cui all’art. 12 C.d.S”. Inoltre oggetto di contestazione è stato anche lo stesso autovelox, che, sempre secondo la tesi difensiva, “non rispettava i parametri nazionali e non era adeguatamente segnalato”. Secondo il D.M. del 15.10.2007, “le postazioni di controllo devono essere preventivamente segnalate e ben visibili (art. 142 C.d.S.) anche attraverso un’opportuna colorazione oppure poste nelle vicinanze di autoveicoli di servizio con colori istituzionali”. Anche sui segnali la legge in materia è precisa. Il decreto , infatti, all’art.2, comma 1, prevede che “i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante”. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare e’ necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km. Come informa l’Avvocato D’Apollo, sulla corsia di marcia della S.S. 16 in direzione Foggia/Termoli, in prossimità del Km 614 c’è un segnale di indicazione della presenza di una apparecchiatura di controllo elettronico della velocità , successivamente al km 609+700 vi è un segnale di indicazione della presenza di un controllo permanente della velocità e poi segue in ravvicinata successione un segnale di indicazione della presenza di un incrocio a 500 m, un segnale di indicazione della presenza di bande rumorose sulla sede stradale, un segnale di indicazione di canalizzazione dell’incrocio, un segnale di prescrizione del limite di velocità ad 80 km/h, un segnale di indicazione della presenza di un impianto semaforico a 300 m ed a questo punto c’è il contenitore grigio all’interno del quale è posto l’autovelox SODI 105 SE.

Analogamente sulla corsia di marcia che da Termoli va a Foggia in prossimità del Km 608+375 si presenta la identica successione dei segnali innanzi riportati che si susseguono con il medesimo intervallo di distanza. Da ciò emerge la tesi della difesa dei consumatori, secondo cui “i segnali stradali verticali di indicazione permanente del controllo elettronico della velocità non sono posti ad una distanza adeguata tale da informare in tempo utile l’utente della strada consentendogli di porre in essere tutte le cautele opportune richieste nello specifico”.

COMUNE DI CHIEUTI – L’Amministrazione comunale di Chieuti, dal canto proprio, non ha fornito risposte adeguate: il Comune, infatti, non ha depositato in giudizio la copia della delibera con cui si dimostra che la cartellonistica sia stata installata precedentemente alla collocazione dell’autovelox di zona. Inoltre dubbi sono stati espressi anche sulla competenza territoriale per effettuare multe: secondo l’Avvocato D’ Apollo, il tratto della statale 16, pur comprendente la zona di Chieuti, è comunque una strada extraurbana, soggetta quindi all’autorità della Polizia Stradale. Infatti, si legge sempre nella circolare, “l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale costituisce servizio di Polizia stradale, né può essere delegato a terzi, a pena di nullità degli accertamenti; pertanto l’utilizzazione e la gestione di tali apparecchiature, come già disposto dall’art. 4 della legge 168/2002, è limitata ai soli organi di Polizia stradale indicati all’art. 12 del C.d.S.” Per svolgere servizio su quella zona, pertanto, la Polizia Municipale di Chieuti avrebbe necessitato dell’autorizzazione della Prefettura di Foggia, ad oggi però non presentata. Da qui la sentenza del Giudice di Pace, che nei prossimi giorni renderà note le motivazioni.

SODDISFAZIONE – L’Adiconsum esprime soddisfazione per il dispositivo letto in aula: “Abbiamo creduto nella legittimità delle motivazioni supportate a tutela dei consumatori – afferma l’avvocato D’Apollo – e perseguito la strada giudiziaria anche grazie alle sinergie instaurate con i colleghi del CODACONS, gli avvocati Venditti ed Orsitto, e con il collega Palumbo. Si è potuto ottenere giustizia per le contravvenzioni illegittime anche se il loro valore era contenuto – rileva il responsabile lucerino dell’Adiconsum – grazie alla gratuità del giudizio che ha permesso di verificare la non conformità alle regole di diritto dell’operato del Comune di Chieuti”.

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73 Commenti

  1. vincenzo scrive:

    Ciao, ho appena ricevuto una multa nel tratto ss16 verso termoli..e vedendo le vs. conversazioni notavo che la convenzione ACI non è piu’ in vigore dal 2010…se è cosi’…lo avete letto da qualche parte??
    in attesa di risposta vi ringrazio e saluto.

  2. pasquale scrive:

    FATE RICORSO ALLE MULTE RICEVUTE PER CAUSA AUTOVELOX CHIEUTI!!!
    LA NUOVA CONVENZIONE TRA COMUNE DI CHIEUTI E ACI FOGGIA E’ ILLRGITTIMA, COME LO ERA LA PRIMA.
    LEGGETE: http://alternativaperchieuti.blogspot.com/

  3. nik scrive:

    ho preso una multa il 20 maggio 2010
    di 169 euro e 5 punti
    posso fare ricorso?

  4. pasquale scrive:

    Da quando è stato installato l’autovelox di chieuti, sono state fatte migliaia di multe, ma fortunatamente sono tutte da annullare previo ricorso, che cosiglio di inviare al prefetto di foggia.
    La convenzione con l’ACI di foggia è stata sempre irregolare, anche dopo la modifica avvenuta a fine 2009. Il garante ha sottolineato l’irregolarità di questa convenzione che doveva avvenire seguendo una certa procedura di evidenza pubblica, quindi l’accordo non andava fatto.
    Nei mesi di giugno/luglio/agosto il prefetto ha ridotto le rilevazioni dell’autovelox a un max di 10 giorni al mese, secondo il calendario che mandava di volta in volta alla polizia municipale di chieuti.
    inoltre la stessa polizia municipale non può rilevare multe su quel tratto di strada perchè non è comunale, tranne che nei centri con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, a me risulta che chieuti ne abbia meno di 2000.
    INFINE CONSIGLIO: FATE RICORSO AL PREFETTO IL RISULTATO E’ GARANTITO, leggete qui
    http://alternativaperchieuti.blogspot.com/

    http://www.pierorubino.it/varie/DOSSIER/AUTOVELOX/Esposti%20e%20diffide/Autorit%C3%A0%20di%20Vigilanza%20Contratti%20Pubblici/Delibera%20Consiglio%20AVCP%20n.50%20del%2003_08_2010.pdf

  5. nicola scrive:

    grazie per il consiglio

  6. pasquale scrive:

    Non mi stancherò mai di dire che L’AUTOVELOX POISIZIONATO NEL COMUNE DI CHIEUTI E’ IRREGOLARE!!!
    E’doveroso evidenziare la sussistenza di una regola generale e delle relative eccezioni: la prima possiamo rinvenirla nell’articolo 12 del Codice della Strada (D.Lgs. 30-4-1992 n. 285) laddove si precisa che “l’espletamento dei servizi di Polizia stradale …spetta …(anche) ai corpi ed ai servizi di Polizia municipale nell’ambito del territorio di competenza”. Logica conseguenza è che un verbale di contestazione di illecito stradale formato da un corpo di Polizia municipale a seguito di accertamento effettuato su strada statale (o regionale o provinciale), ancorché attraversante il territorio dell’Amministrazione di afferenza, è viziato di incompetenza ed eccesso di potere.
    Le seconde trovano invece la propria allocazione nell’art. 4 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. (D.P.R. 16-12-1992 n. 495), intitolato “passaggi di proprietà fra enti proprietari delle strade”: è precisato che, laddove per variazioni di itinerario o per esigenze disparate si renda necessario il trasferimento di strade o di tronchi di esse fra Enti proprietari, “… l’assunzione e la dismissione di strade statali o di singoli tronchi avvengono con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta di uno degli enti interessati…; per le strade non statali il decreto è emanato dal Presidente della Regione competente su proposta degli enti proprietari interessati…”(comma 2): nel seguito è quindi precisato che “ i tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti… sono classificati quali strade comunali con la stessa deliberazione della Giunta municipale con la quale si procede alla delimitazione medesima” (comma 4).
    La competenza della Polizia municipale è, quindi, certamente limitata alle sole strade di proprietà del Comune: però, con apposita convenzione tra enti interessati, e solo per i Comuni con più di diecimila abitanti, è possibile estendere tale competenza anche alle strade statali, regionali e provinciali che attraversano i centri abitati.
    In virtù di quanto sopra, si deduce chiaramente che la Polizia municipale di Chieuti non è legittimata a elevare multe su quel tratto di strada.
    FATE RICORSO E DENUNCIATELI, QUESTA E’ TRUFFA AGGRAVATA AI DANNI DEI CITTADINI!!

  7. andrea scrive:

    mi auguro che sia così

  8. massimiliano scrive:

    Ho appena ricevuta la notifica di una multa, oggi andrò a ritirarla alle poste. E’ stata elevata dalla polizia municipale di chieuti.
    Per verificare che il giorno è quello previsto dal calendario a chi mi devo rivolgere?

  9. stefano pietro scrive:

    mi ritrovo una multa per autovelox datata 10-07-2010 al km 609 del cimune di chieuti. posso sapere se devo pagare o contestare?

  10. pasquale scrive:

    caro stefano con il nuovo codice della strada i tempi di notifica si sono ridotti da 150 gg a 90 gg.
    il ricorso e l’esito positivo è garantito.
    inoltre leggi quello che ho postato sopra e ti renderai conto che il ricorso è sempre garantito dall’annullamento del verbale.

  11. pasquale scrive:

    Per chi chiede notizie sulle multe ricevute dai vv.uu. di chieuti, torno a ripetere per l’ennesima volta che questo è un ABUSO!!!
    FATE RICORSO AL PREFETTO che sa tutto dei retroscena illegali.
    I VV.UU., se leggete bene il codice della strada, non possono rilevare multe sulla Strada Statale nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, Chieuti ne ha meno di 2.000.
    leggete di seguito:
    http://alternativaperchieuti.blogspot.com/search?updated-min=2010-01-01T00%3A00%3A00Z&updated-max=2011-01-01T00%3A00%3A00Z&max-results=20

    La convenzione con l’A.C. Club di Foggia è già stata bocciata a priori dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ma loro vanno avanti per la loro strada….e Voi andate a denunciarli alla Procura della Repubblica!!!
    L’abuso d’Ufficio art.323 codice penale, è sufficiente una segnalazione e le indagini sono automatiche perchè si procede d’ufficio.
    NON FATEVI INTIMORIRE, CI SONO 1000 MOTIVI PER CUI POTETE E VINCERETE DI SICURO I RICORSI AL PREFETTO E NON SOLO.

  12. Antonio Tantaro scrive:

    Voglio dare una testimonianza in merito aoll’autovelox in questione e precisamente ieri 03/02/2011 alle ore 17,20ca,arrivando in prossimità della stessa si notava che anche transitando a bassissima velocità e precisamente tra i 25/30Kmh direzione transitando direzione Sud Termoli-Foggia, la su citata macchinetta scattava fotografie in seguenza anche a veicoli fermi in procinto di svoltare a sinistra nel distrbutore. Avvisavo di questo immediatamente il 113 con una spiegazione dettagliata dell’accaduto. “Sperando nel mancato invio di multe selvagge peraltro immotivate”.

  13. pasquale scrive:

    se ricordo bene l’apparecchio posto in direzione termoli-foggia non è in posizione eretta, ma è inclinato.
    almeno così era sino a un paio di mesi fa.
    Niente paura, i verbali sono illegittimi e in più se l’autovelox dà i numeri, meglio ancora!!!
    l’importante è aver segnalato il problema alle autorità.
    in più metterei nero su bianco, prevenire è meglio che curare, cioè farei una lettera scritta al prefetto spiegando quanto è accaduto.

  14. Mario scrive:

    A me il G.d.P. di Torremaggiore, il 5 dicembre 2010, ha respinto il ricorso contro l’autovelox preso a maggio 2010, compensando le spese con il comune di Chieuti, ma come funziona un giorno si accolgono i ricorsi e un giorno no.

  15. Mario scrive:

    In merito al commento precedente preciso che il G.d.P. di Torremaggiore, ma ha condannato a pagare 168,00 €uro e 5 punti sul patente, compensando almeno le spese legali (cioè ognuno paga il suo avvocato) e le spese processuali, che a maggio erano soli 30 €uro oggi sono lieviate molto, quindi un consiglio, anche se l’autovelox è illegale, prima di fare ricorso pensateci bene, e se non fate ricorso al G.d.P. ma al Prefetto di Foggia, attenti che se non viene accolto pagate il doppio della multa.

  16. pasquale scrive:

    avrò ripetuto non so quante volte che il ricorso va fatto al prefetto, che in questo caso è preferibile al giudice di pace.
    basta un cavillo che il g.di p. vi condanna al pagamento, mentre è cosa diversa dal prefetto, che tra l’altro conosce benissimo la situazione, i vigili non sono abilitati a rilevare multe su quel tratto di strada, la cassazione penale ha detto che gli autovelox sono illegali e che non si sottrae alla censura PENALE chi ……ecc.
    Io ho presentato ben due ricorsi per tre verbali distinti, ebbene sono andati in prescrizione.
    questo è lungo da spiegare, ma io ho seguito l’evolversi della situazione sin dall’inizio.
    Peccato per voi che avete presentato il ricorso al giudice.
    saluti.

  17. buzz71 scrive:

    ciao scusa l’ignoranza ma come funziona la preascrizione?
    io ho preso unverbale da autovelox mobile gestito da vvuu di chieuti. poi ho fatto ricorso tramite ass. consumatori aura (costo verbale 170 euro circa + 5 punti)…il tutto maggio giugno 2009 (cioe in quei 2 mesi ho preso la multa.
    mi è stata notificata entro i 150 gg.
    ad oggi aprile 2011 non ho saputo + nulla ne da”assoc. aura ne da chicchessia….

  18. pasquale x buzz71 scrive:

    Ammesso che a giugno 2009 hai preso la multa e che hai fatto ricorso nei 60 giorni ammessi per legge, devi calcolare 180 gg se lo hai spedito al prefetto ai quali devi aggiungerne altri 150 per la notifica di eventuale decreto di ingiunzione della prefettura, in totale 330 gg dalla data di spedizione del ricorso.
    trascorso tale termine il ricorso si intende accolto poichè i termini sono perentori, cioè non esistono postille che lo possano prolungare.
    questa è la prescrizione.

    nel tuo caso puoi dormire tranquillo, i termini sono decorsi abbondantemente, come anche nel mio caso.
    Se il ricorso viene inviato invece all’organo che ti ha multato, in questo caso i VV.UU di chieuti, allora devi scalare 30 giorni dal totale.

  19. vittorio scrive:

    salve
    1) è possibile saper se i vigili possono rilevare con il telelaser sulle Strade Regionali?
    2) comunque devono essere dopo il cartello “controllo elettronico della velocità”?
    3) se tra i vigili e me vi è un incrocio, il cartello “C.E.Velocià” in base al C.d.S deve essere ripetuto, e di conseguenza i vigili devono essere di conseguenza sempre dopo il cartello, e se il cartello non c’è, la multa è valida?
    Grazie

  20. pasquale scrive:

    la risposta è stata data nei precedenti commenti, dopo l’incrocio il segnale va ripetuto, e poi sulle strade regionali, statali e provinciali i vigili non hanno potere, a meno che il centro abitato non abbia densità di popolazione superiore a 10.000 abitanti.
    fai ricorso, io li ho vinti tutti.

  21. Luigi scrive:

    Ho visto i commenti e ho capito che ci sono persone ben informate su qst argomento … Volevo sapere se adesso è attivo e se è lecito da nn poter fare ricorso ! Grazie in anticipo

  22. Giuseppe scrive:

    Ho letto che esiste un calendario di funzionamento dell’autovelox di Chieti é vero? É consultabile? Ad oggi ritenete che sia ancora irregolare quella postazione? É obbligatoria la presenza anche della pattuglia? Vi prego aiutatemi.

  23. Giuseppe scrive:

    Ops scusate Chieuti……

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