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Imputazione spese società interamente partecipate dal Comune

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Novembre 2011
Casi e Sentenze //

Entrata Comune di Foggia (St)
Foggia – L’ATTIVITA’ della società interamente partecipata dal Comune – sia essa affidataria diretta di servizi pubblici locali a rilevanza economica, oppure svolga servizi pubblici locali privi di tale rilevanza o attività strumentali – è imputata nel suo complesso all’ente locale socio totalitario anche in relazione ai centri di costo (e relativi servizi) “autonomi”, ai fini dell’applicazione della disciplina delle spese di personale ex art. 18 comma 2-bis nonché del consolidamentoex art. 76 comma 7 del d.l. n. 112/2008

E’ quanto stabilito dai magistrati della Corte dei conti, sez. controllo Regione Lombardia – con parere 20 settembre 2011, n. 479: imputazione spese società interamente partecipate dal Comune.


Redazione Stato

2 commenti su "Imputazione spese società interamente partecipate dal Comune"

  1. C. C., sez. reg. controllo per la Basilicata, parere17/5/2011 n. 28 – Non sussiste un obbligo per il Comune di assumere a carico del proprio bilancio i debiti societari della società partecipata insoddisfatti all’esito della procedura di liquidazione
    Non sussiste un obbligo per il Comune di assumere a carico del proprio bilancio i debiti societari rimasti insoddisfatti all’esito della procedura di liquidazione. Sussistendone le condizioni, infatti, spetta di regola al creditore agire affinché il Comune sia chiamato a rispondere dei debiti della società partecipata. Ciò, ovviamente vale anche per la particolare responsabilità che gli artt. 2497, 2497-sexies e 2497-septies C.C. hanno previsto per talune deviazioni riconducibili al (diverso) fenomeno delle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento di altre società.

    D’altra parte, pur non ricorrendo alcuna obbligatorietà, non si può astrattamente escludere che il Comune possa deliberare l’accollo di detti debiti.

  2. Domanda: E’ possibile aumentare il capitale sociale di una società, interamente controllata dal Comune, mediante il ricorso all’indebitamento?

    Risposta: L’articolo 202 del TUEL stabilisce che il ricorso all’indebitamento è ammesso “esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti”, prevedendo che gli enti locali possano ricorrere a mutui passivi anche per il finanziamento dei debiti fuori bilancio e per altre destinazioni di legge.
    A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione è sorta l’esigenza di precisare il regime di applicazione della normativa in materia indebitamento da parte di regioni ed enti locali, in considerazione del fatto che l’articolo 119, comma 6, della Costituzione prevede che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento.

    Da ultimo, l’ articolo 3 (commi 16-21) della legge 24.12.2003, n. 350 (finanziaria per il 2004 ) ha definito le regole per il ricorso all’indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, individuando, specificamente, le operazioni che costituiscono indebitamento per regioni ed enti locali agli effetti dell’applicazione dell’articolo 119, sesto comma, della Costituzione, e quali quelle che rappresentano investimenti.
    In particolare, il comma 16 specifica che la disciplina trova applicazione nei confronti delle regioni a statuto ordinario, comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane e unioni di comuni, consorzi, aziende e organismi dell’ente locale. Sono, invece, escluse le societa’ di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici, che possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, in considerazione del fatto che la loro gestione economica e finanziaria è retta dalla disciplina di carattere privatistico.

    Il successivo comma 19 stabilisce che “Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono ricorrere all’indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o societa’ finalizzata al ripiano di perdite. A tale fine l’istituto finanziatore, in sede istruttoria, e’ tenuto ad acquisire dall’ente l’esplicazione specifica sull’investimento da finanziare e l’indicazione che il bilancio dell’azienda o della società partecipata, per la quale si effettua l’operazione, relativo all’esercizio finanziario precedente l’operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio”.
    Dalla disposizione emerge l’orientamento che afferma la natura sostanziale delle spese per il ripiano, e che ritiene che, ferma restando la destinazione a capitale delle somme finalizzate al ripiano, esse non rappresentano un investimento in senso proprio (Corte Costituzionale sentenza 29 dicembre 2004, n.425), trattandosi di spesa non finanziabile attraverso il ricorso al debito.

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