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Insediamento INCA in area PIP. Transazione con Comune: “salvare i 30 posti di lavoro”

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
1 Agosto 2011
Manfredonia //

Silac, ingresso azienda (ST, archivio da sito ufficiale)
Manfredonia – DELOCALIZZAZIONE dell’iniziativa industriale di INCA dal lotto 9b al 39 del PIP di Manfredonia: con recente delibera di Giunta comunale ( Delibera G.C.Manfredonia 229/11), è stata accolta la proposta della SILAC srl (storica azienda del centro dedita alla trasformazione del latte, con sede legale in Contrada Garzia a Siponto) e della società interessata all’iniziativa INCA srl (società uninominale, con sede legale in C.da Garzia a Siponto, stabilimento Silac, e con oggetto sociale tra l’altro la lavorazione del latte in genere e derivati) ma facendo salva la competenza ministeriale di autorizzare la modifica dell’indirizzo produttivo dell’iniziativa – da “produzione di derivati del latte” ad “attività di costruzione” – per “preservare 30 posti di lavoro”. In base ad un accordo transattivo, il Comune di Manfredonia ha precisato che l’ottenimento della modifica dell’indirizzo produttivo “è e rimane ad esclusivo rischio e carico di FORMA” (“promittente acquirente” di Inca, già LAES SUD S.r.l. di Martina Franca, alla quale la Silac – da transazione – dovrebbe cedere il 40% della sua intera partecipazione al capitale sociale di Inca), Forma che, in caso di diniego della richiesta autorizzazione di modifica, “dovrà comunque realizzare l’attuale previsto programma di produzione di derivati del latte”. Il Comune ha evidenziato e ribadito nella transazione di aver stipulato tale contratto “precipuamente per preservare la previsione occupazionale di trenta posti di lavoro” dell’originaria iniziativa industriale che INCA, nello stato attuale delle cose, “non è più in grado di perseguire e pertanto è essenziale che FORMA accetti espressamente l’obbligo a perseguire e concretamente attuare la detta previsione occupazionale di minimo trenta posti di lavoro”. FORMA – prendendo atto di quanto sopra – ha accettato espressamente questo obbligo.

LA VICENDA – Lo scorso 28 luglio 2009 veniva sottoscritta una convenzione tra Comune di Manfredonia, Silac ed Inca srl per la cessione bonaria da parte della Silac e “contestuale cessione in diritto di proprietà” alla Inca srl di aree comprese nel piano per gli insediamenti produttivi industriali – PIP – in località Pariti. Lo schema della convenzione veniva approvato con delibera di G.C. 372 del 23 luglio 2009 , attuata dalla determinazione del dirigente del 7^settore 109 del 28 luglio 2009.

LA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.372 DEL 23 LUGLIO 2009 – ( Delibera Giunta comunale n.372/2009 ) – Si fa ancora riferimento alla Giunta Campo, alla quale gli amministratori delle società in questione, in base alla raccolta dati, erano legati da un rapporto di stima. Innanzitutto va precisato come il Pip di Manfredonia era stato approvato definitivamente con atto del Consiglio comunale n.83, seduta del 23/09/1999, divenuto esecutivo il 19/10/1999. Al contempo era stato approvato lo schema di convenzione per la cessione in diritto di proprietà delle aree comprese nel PIP, schema di seguito integrato con delibera di G.C.11-11/01/2000.

INIZIALMENTE NELL’AMBITO DEL III PROTOCOLLO CDA, ALL’INCA LOTTO 9B DI 18MILA METRI QUADRI – La Giunta Comunale con atto n.519, seduta 25 ottobre 2007 e successivamente il Consiglio Comunale con atto n. 70, seduta 11 novembre 2008, aveva proceduto ad opportunamente adeguare e modificare lo schema di convenzione approvato con la già citata delibera di C.c.n. 83/1999 integrandolo, tra l’altro, con i contenuti di cui al Protocollo d’intesa stipulato il 23.12.2003 tra Comune di Manfredonia, Consorzio A.S.I. di Foggia. La Giunta comunale con proprio atto n. 332, seduta del 25 giugno 2009, aveva tra l’altro deliberato di autorizzare il cambio di localizzazione, in zona Pip del Comune di Manfredonia, del programma industriale, parzialmente finanziato alla INCA srl, attraverso i fondi del Contratto d’Area e di assegnare alla INCA srl, il lotto industriale 9B, della superficie netta di mq 18.000 (mq 1493 e mq 16507) “di cui possiede la disponibilità”, e di stabilire che l’autorizzata nuova localizzazione in zona Pip del Comune e la definitiva assegnazione del lotto 9/B , superficie netta di mq 18.000, dovevano essere “concretizzati” mediante rogito notarile e successiva stipula di convenzione edilizia con il Comune di Manfredonia.

LA INCA E IL TERZO PROTOCOLLO: INVESTIMENTO AMMESSO PARI A 8,7 MILIONI DI EURO – La Inca fa riferimento ad un’azienda beneficiaria delle agevolazioni del III protocollo aggiuntivo al CdA di Manfredonia sottoscritto il 27 luglio 2006, assegnataria a seguito di delibera di G.C.n.332 del 24 giugno 2009. Con delibera 372/09 era stato dato atto che il Dirigente del 7° Settore del Comune, ing. G.Spagnuolo, sarebbe dovuto intervenire in nome e per conto dell’Ente nella stipula degli atti di convenzione futuri tra le aziende assegnatarie dei lotti industriali e/o artigianali del P.I.P Inizialmente la INCA aveva sottoscritto il “III protocollo” con un investimento ammesso di euro 8.770.000,00 ed un onere per lo Stato di euro 4.380.000,00 per la costruzione in Manfredonia, sul lotto 9/B del P.I.P., di un opificio destinato alla produzione dei derivati del latte con n. 30 occupati a regime.

LA NOTA DEL 30.09.2010, LE SOCIETA’: “NULLA LA CONVENZIONE DEL LUGLIO 2009 PERCHE’ PRIVA DI CAUSA (REQUISITI DEL CONTRATTO)” – Ma dopo un anno, con nota del 30 settembre 2010, INCA e SILAC, sul presupposto che la convenzione del 28 luglio 2009 fosse nulla “perché priva di causa”, proponevano al Comune di Manfredonia un accordo transattivo.

DOPO UN ANNO INCA E SILAC CHIEDONO LA DELOCALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA INDUSTRIALE DI INCA DA LOTTO 9B AL 39 DEL PIP – IL COMUNE CON D.G.C. ACCOGLIE MA CONVENZIONE DEL 2009 RESTA “VALIDA E PRODUTTIVA DI EFFETTI”– Nelle more delle definitive determinazioni comunali, con nota del 12 maggio 2011 le stesse Inca e Silac, con la società “promittente acquirente della prima”, vale a dire la Forma srl (già LAES SUD S.r.l. con sede a Martina Franca, dopo delibera dell’assemblea dei soci per notar M.Somma del 29 luglio 2002, con sede sociale a Bari e in seguito a Manfredonia dal novembre 2006, attualmente situata sulla ss89, Area Pip industriale frazione Pariti, con attività tra l’altro di impiantistica abilitazione per gli impianti dal 7 ottobre 2005) reiterano la richiesta al Comune chiedendo altresì la delocalizzazione dal lotto 9b al 39 del Pip dell’iniziativa industriale di Inca e con espressa dichiarazione dell’Ente di “non avere nulla da eccepire od obiettare a che Inca, allorchè avrà come socio unico Forma ed avrà realizzato sul lotto 39 del Pip almeno il 30% del suo programma di investimenti ammesso al III protocollo aggiuntivo ottenga – secondo legge – una modifica dell’indirizzo produttivo ” da “produzione di derivati del latte” ad “attività di costruzione”, ma senza tuttavia “pregiudicare e ridurre in alcun modo la previsione occupazionale dell’originaria iniziativa industriale”. Vale a dire 30 posti di lavoro. Dunque, con recente delibera di Giunta (229/18.07.2011) il Comune di Manfredonia per “addivenire ad una soluzione transattiva della insorgenda controversia con Inca e Silac”, consentendo la delocalizzazione dell’iniziativa di Inca ed evitando il riconoscimento della presunta nullità della convenzione del 2009 (al contrario “valida e produttiva di effetti”), accoglie la richiesta delle due società citate.

IL CONTRATTO DI TRANSAZIONE, A FIRMA NOTAIO F. RIZZO CORALLO – Pertanto viene stabilito un contratto di transazione tra: Comune – dirigente 7° Settore Giovanni Spagnuolo), Inca srl – amministratore unico e rappresentante legale Paolo Ciociola, Silac srl – mediante Matteo Ciociola, presidente CdA e legale rappresentante – con capitale sociale di euro 1.236.397,78 interamente versato e Forma srl – mediante Totaro Giuseppe, amministratore unico e legale rappresentante – con capitale sociale di euro 100.000,00 interamente versato. SILAC ed INCA avevano proposto infatti al Comune di addivenire ad un accordo transattivo dopo la nullita – secondo un loro avviso – del contratto stipulato con atto ricevuto dal Segretario Comunale il 28 luglio 2009, con il quale il suolo in Manfredonia di mq. 25.503 – di cui mq. 18.000 costituenti il lotto 9/B del P.I.P. e mq. 7.503 destinati ad opere di urbanizzazione – era stato ceduto senza corrispettivo da SILAC al Comune di Manfredonia che, a sua volta, aveva ceduto sempre senza corrispettivo ad INCA il terreno di mq. 18.000 costituente il lotto 9/B del P.I.P., mantenendo per sé i residui mq. 7.503 per urbanizzazioni. Il contratto é privo di causa – come sostennero Inca e Silac – poiché privo di uno dei requisiti elencati all’art. 1325 del Codice Civile – requisiti del contratto –


TRASFERIMENTO DELLO STABILIMENTO DI MANFREDONIA NEL TARANTINO: MA LA SOCIETA’ NEGA
– FORMA, venuta a conoscenza della proposta fatta al Comune di Manfredonia da parte di SILAC ed INCA, ed avendo interesse a realizzare e gestire in Manfredonia un complesso aziendale per l’esercizio dell’attività di costruzioni – secondo una versione: “bar in cemento armato” – chiede dunque a SILAC (che nel frattempo era diventata l’unico socio di INCA, avendo incorporato il preesistente unico socio “FINSILAC S.R.L.” con atto di fusione Rizzo Corallo del 6 dicembre 2010) di cederle l’intera partecipazione posseduta in INCA ma a condizione che l’iniziativa industriale di INCA potesse esser delocalizzata sul lotto 39 del PIP del Comune di Manfredonia, di proprietà FORMA – da convenzione ex art. 27 della legge 22 ottobre 1971 N. 865 ricevuta dal Segretario comunale il 29 settembre 2000 – precisando che al tempo la stessa era denominata “LAES SUD S.r.l.” con sede come detto a Martina Franca. A tal proposito va precisato come si parli da tempo di un possibile trasferimento dello stabilimento Silac dalla Contrada Garzia – a Manfredonia – nel Tarantino. Ma la notizia non è stata confermata, esistendo infatti una “precisa volontà” dell’azienda di rimanere nel territorio. Va ricordato che del trasferimento della Silac dalla Contrada Garzia se ne parlerebbe sin dai primi anni ’80. Secondo un’altra ipotesi l’area dove attualmente insiste lo stabilimento della nota azienda latteo-casearia sarebbe dovuta rientrare in un programma di riqualificazione e rigenerazione urbana prospettato dalla Giunta Campo. Un programma che sarebbe tuttavia saltato con l’ingresso della nuova Giunta. Le problematiche nell’area dove attualmente insiste lo stabilimento Silac farebbero riferimento ad alcune presunte “incompatibilità”, dovute anche al malfunzionamento del vicino depuratore, problematiche che stanno interessando i residenti dei nuovi comparti. Ma anche in questo senso, dalla raccolta dati, non sono emerse conferme dalle fonti ascoltate.

Una veduta area dello stabilimento Silac (archivio, da sito ufficiale)
Ritorando alla transazione: la SILAC si era dichiarata disposta a cedere l’intero capitale sociale di INCA ma a patto che i terreni dalla stessa ceduti al Comune di Manfredonia, con il sovrarichiamato contratto del 28 luglio 2009, tornassero nella sua piena disponibilità. FORMA e SILAC, ritenendo possibile la stipula di un contratto che consentisse ad entrambe di raggiungere i propri scopi sottoscrivono dunque una scrittura privata il 9 e 11 maggio 2011, reg. a Manfredonia il 12 maggio 2011 al n. 1531, con la quale SILAC promette di cedere a FORMA l’intera partecipazione del valore nominale di euro 20.000,00 – costituente l’intero capitale sociale di INCA – all’espressa condizione sospensiva che non oltre il 31 luglio 2011 il Consiglio Comunale di Manfredonia con sua “regolare, valida ed efficace delibera”, autorizzasse la stipula di un atto pubblico, rogato da notaio.

CONVENZIONE DEL LUGLIO 2009 ANNULLATA, TERRENI DI MQ.25MILA NUOVAMENTE IN PROPRIETA’ DELLA SILACUn atto con il quale il Comune, SILAC ed INCA, a transazione generale di tutti i propri rapporti, annullano e privano di qualsiasi efficacia il contratto stipulato con il citato atto del 28 luglio 2009 – convenzione citata – e conseguentemente accettando che i terreni siti in Manfredonia estesi complessivi mq. 25.503, di cui mq. 7.503 destinati ad opere di urbanizzazione e mq. 18.000 costituenti il lotto 9/B del P.I.P., tornassero nella piena proprietà e disponibilità di SILAC, senza far luogo a risarcimento di danno alcuno od interesse.

Dunque, il Comune di Manfredonia, se e per quanto in suo potere, consente la delocalizzazione della suddetta iniziativa industriale di INCA dal lotto 9/B del P.I.P. al lotto 39 del P.I.P.; ma dichiarando lo stesse Ente di “non aver nulla da eccepire od obiettare a che INCA, allorchè avrà come unico socio FORMA ed avrà realizzato sul suddescritto lotto 39 del P.I.P. almeno il 30% (trenta per cento) del suo programma di investimenti ammesso al “III protocollo aggiuntivo”, chieda ed ottenga, nel pieno rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia, una modifica dell’indirizzo produttivo da “produzioni derivati del latte” ad “attività di costruzioni”, ma senza pregiudicare, nè ridurre a previsione occupazionale dell’originaria iniziativa industriale. Vale a dire i 30 posti di lavoro.

Con istanza acquisita in data 12 maggio 2011 al n. 17131 del Protocollo comunale INCA, FORMA e SILAC chiedono dunque al Comune di Manfredonia l’assunzione della delibera consiliare evidenziando: <<..il forte interesse pubblico che il Comune di Manfredonia ha ad accogliere la presente richiesta“. Infatti con il “subentro di FORMA a SILAC verrebbe preservata la previsione occupazionale dell’originaria iniziativa industriale (trenta posti di lavoro) che INCA, nello stato attuale non è più in grado di perseguire e nello stesso tempo (come conseguenza non del tutto secondaria) verrebbe impedita l’insorgere di una lite gravida di pesanti risarcimenti a carico della parte soccombente…>>.

In seguito la competenza sul fatto della Giunta comunale – 229/18.07.2011 – anche considerando che trattasi di “mera esecuzione di atti fondamentali del Consiglio Comunale” che, tra l’altro, con delibere n. 83 del 23 settembre 1999 e n. 70 dell’11 novembre 2008 aveva delegato la stessa Giunta Comunale a cedere i lotti del PIP alle imprese aventi diritto ed a compiere tutto quanto necessario per la completa attuazione del medesimo PIP.

Dunque il Comune di Manfredonia, con la sovrallegata delibera di Giunta Comunale, pur affermando che la citata convenzione del 28 luglio 2009 “è pienamente valida ed efficace” e che, quindi, “pienamente validi ed efficaci” sono il trasferimento di proprietà dei terreni di complessivi mq.25.702 effettuato da SILAC al Comune ed il trasferimento di proprietà del terreno di mq. 18.000 costituente il lotto 9/B del PIP effettuato dal Comune ad INCA, ha deciso di accogliere la proposta delle società INCA, SILAC e FORMA ma alle condizioni riportate. A loro volta INCA, SILAC e FORMA preso atto di quanto stabilito con la sovrallegata delibera di Giunta Comunale, hanno deciso di aderirvi e conseguentemente con Rogito Rizzo Corallo, SILAC ha ceduto a FORMA il 40% (quaranta per cento) della sua intera partecipazione al capitale sociale di INCA ma sottoponendo la cessione alla condizione risolutiva che, se entro i successivi 30 giorni, non verrà stipulato l’atto di transazione con il Comune, la cessione si sarebbe intesa automaticamente risolta di pieno diritto, annullata, caducata e privata di efficacia, come se giammai fosse stata stipulata.

La Silac resta la piena ed esclusiva proprietaria del terreno sito in Manfredonia, Località Pariti di Caniglia, di 18.000 mq, censito in Catasto Terreni in ditta INCA S.R.L., confinando con nuova strada di piano, altra proprietà SILAC, mentre il Comune di Manfredonia è il pieno ed esclusivo proprietario dei tre terreni siti in Manfredonia, Località Pariti di Caniglia, ricadenti nel PIP e destinati ad opere di urbanizzazione di 5.106 mq il primo, 89 il secondo e 193 il terzo.

Il Comune resta comproprietario degli infradescritti terreni siti in Manfredonia, Località Pariti di Caniglia, ricadenti nel PIP e destinati ad opere di urbanizzazione. Quando SILAC – “o di costei gli aventi causa” – chiederanno al Comune di Manfredonia, per il terreno di mq. 18.000, oggi riconosciuto di proprietà della stessa SILAC. di stipulare la convenzione secondo lo schema approvato con le citate delibere consiliari n. 83 del 29 settembre 1999 e n. 70 dell’11 novembre 2008, a fronte del trasferimento al Comune del lotto 9/B del PIP e del contestuale ritrasferimento del lotto 9/B a SILAC, dovrà tenersi conto che per il lotto 9/B la cessione al Comune del terreno per opere di urbanizzazione è già stata effettuata con la transazione, dunque con il riconoscimento a favore del Comune della proprietà e delle quote di comproprietà sui terreni destinati a strade e standards meglio descritti al precedente punto.

Il terreno interessato all’iniziativa industriale di INCA, pari a mq 10.811 e censito a Catasto Terreni ancora in ditta LAES SUD srl di Martina Franca, per ineseguita voltura – è attualmente di proprietà di FORMA in virtù del citato atto del segretario comunale in data 29 settembre 2000.

INCA e il Comune dichiarano, pertanto, di non aver alcun diritto sul suddescritto terreno di mq. 18.000 innanzi riconosciuto di proprietà di SILAC e rinunciano a favore di SILAC, ad ogni pretesa, giudiziale e stragiudiziale ed altresì, ad ogni posizione giuridica soggettiva riferita a detto terreno. A sua volta anche Silac dichiara di non aver alcun diritto sui terreni descritti innanzi riconosciuto di proprietà e comproprietà del Comune di Manfredonia e rinuncia a favore del Comune, ad ogni pretesa, giudiziale e stragiudiziale ed altresì ad ogni posizione giuridica soggettiva riferita a detto terreno.

La transazione redatta si è configurata come transazione novativa che, quindi, comporta l’estinzione di ogni preesistente rapporto giuridico e la costituzione di un nuovo rapporto giuridico avente il suo titolo nel presente contratto. Pertanto, il presente atto costituisce titolo di acquisto del diritto di proprietà del detto terreno di mq. 18.000 e dei diritti di proprietà e di comproprietà dei terreni di virtuali mq.7.503 destinati a strade e standards urbanistici risultando conse-guentemente irrilevante, anche nei confronti dei terzi, qualunque causa di invalidità del citato atto ricevuto dal Segretario Comunale in data 28 luglio 2009, con espressa esclusione dell’applicazione dell’art. 1234, 1° comma, C.C.. Le parti, inoltre, anche al fine di evitare ogni futura controversia, hanno dichiarato nell’atto di “rinunciare reciprocamente ad ogni contestazione in ordine alla congruità ed alla equivalenza o meno delle reciproche concessioni di cui sopra”.

Ai sensi ed effetti dell’articolo 30 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approva-to con D.P.R. 6 giugno 2001 N. 380 e successive modifiche ed integrazioni (in appresso indicato solo T.U.), le parti hanno consegnato al notaio certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Manfredonia contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti i terreni oggetto di questo atto e dichiarano che dalla data del rilascio di tale certificato, fino ad oggi, non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici del Comune in parola. Come garantito dalle parti tutti i beni immobili oggetto dell’atto sono di loro piena ed esclusiva proprietà e dispo-nibilità e franchi e liberi da debiti, liti in corso, pesi, privilegi, iscrizioni (fatta eccezione dell’ipoteca iscritta a Foggia il 5 maggio 2009 ai NN. 11533/2192 a favore di Mediocredito Italiano SpA sul terreno di mq. 18.000 costituente il lotto 9/B – all’epoca di proprietà di SILAC ed oggi riconosciuto di proprietà di SILAC – a garanzia di finanziamento concesso alla stessa SILAC) e trascrizioni di pregiudizio, per cui prestano ampia garanzia da evi-zione e molestie nel possesso.

Con il riconoscimento a favore di SILAC della proprietà del terreno di mq. 18.000 non si è operato sostanzialmente alcun trasferimento di ricchezza” – come precisato nella transazione – tant’è che SILAC non paga né pagherà a chicchessia alcun corrispettivo e pertanto per tale riconoscimento non si indica alcun valore. Lo stesso per il riconoscimento a favore del Comune del-la proprietà dei terreni di virtuali mq. 7.503 questi i terreni destinati a strade e standards urbanistici che per legge devono essere ceduti gratuitamente al Comune. Infine, anche per la delocalizzazione dell’iniziativa industriale di INCA non va indicato alcun valore poiché “connessa e conseguente al trasferimento da SILAC a FORMA dell’intero capitale sociale di INCA“.


g.defilippo@statoquotidiano.it

4 commenti su "Insediamento INCA in area PIP. Transazione con Comune: “salvare i 30 posti di lavoro”"

  1. In estrema sintesi: c’era una convenzione tra società e Comune per un insediamento produttivo. Lo stesso doveva essere annullato. In seguito un atto di transazione per salvaguardare i posti di lavoro (30) previsti con la nuova iniziativa. Nel mezzo una cessione di suoli e di capitali di società collegate. Grazie, Red.

  2. SE devono salvare i posti come hanno fatto per la casa di cura san michele,consiglio di stare fermi e non muoversi,altrimenti in futuro i posti da perdere potrebbero aumentare.

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