Bari. La Corte di Appello di Lecce, prima sezione civile, con la sentenza n. 262/2018 ha confermato la sentenza n. 84/13 del 18 luglio 2013, della sezione distaccata di Fasano del Tribunale di Brindisi che aveva condannato la Banca a pagare la somma di € 131.664,65, per avere addebitato interessi, commissioni spese e oneri non dovuti per effetto della nullità delle clausole del contratto di conto corrente. Ciò, nonostante il CTU nominato dalla Corte avesse accertato che le rimesse prescritte ammontassero a € 91.912,09 e che conseguentemente il credito del correntista fosse pari € 39.752,56.
A tale conclusione la Corte è giunta osservando che “l’eccezione di prescrizione è nulla perché la banca non si è fatta carico dell’onere di indicare, neanche nell’atto di citazione in appello (e cioè ben dopo la pronuncia della sentenza 24418/2010), gli elementi essenziali dell’eccezione e cioè i singoli versamenti effettuati in un momento in cui il conto era scoperto (per assenza o per superamento del fido) e le date dei versamenti stessi”.
La Corte ha osservato che “avendo il primo giudice respinto l’eccezione di prescrizione, condannando la banca a pagare (al correntista) l’intero credito di € 131.664,65, essa avrebbe dovuto riproporla nell’atto di appello indicando analiticamente le rimesse ultradecennali ritenute irripetibili. La banca invece si è limitata a contestare il metodo di calcolo (assumendo, come già detto, che le rimesse di natura solutoria dovevano essere individuate sulla base degli estratti conto originari e non su quelli risultanti dal calcolo diretto ad elidere gli effetti delle clausole negoziali nulle) ma non ha indicato analiticamente le rimesse effettuate su un conto scoperto (cioè senza fido o con saldo negativo, superiore al fido)”.
Il principio è dunque, afferma l’avv. Vincenzo Vitale, che ha patrocinato la causa insieme all’avv. Francesco Conti, che compete alla banca che eccepisce la prescrizione di allegare e di provare quali sono i versamenti prescritti, con la conseguenza che, a fronte della formulazione generica dell’eccezione, indistintamente riferita a tutti i versamenti intervenuti sul conto in data anteriore al decennio decorrente a ritroso dalla data di proposizione della domanda, il giudice non può supplire all’omesso assolvimento di tali oneri, individuando d’ufficio i versamenti solutori con una consulenza tecnica.
Per il Codacons
(Avv. Vincenzo Vitale)