La Cassazione mette un punto almeno sul piano processuale nella vicenda della morte di Camilla Di Pumpo, la giovane deceduta in un drammatico incidente stradale avvenuto a Foggia nella notte del 26 gennaio 2022. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai familiari della vittima contro la decisione della Corte d’Appello di Bari che aveva riconosciuto un concorso di colpa della ragazza nella dinamica del sinistro.
Il procedimento riguarda Francesco Pio Cannone, accusato di omicidio stradale e falso per induzione. Secondo la ricostruzione dei giudici, il giovane era alla guida di un’Audi A4 con targa prova intestata al padre e percorreva via Matteotti a velocità elevata — circa 90 chilometri orari contro il limite di 50 — quando si scontrò con la Fiat Panda guidata da Camilla Di Pumpo all’incrocio con via Urbano. Dopo l’impatto il conducente si sarebbe allontanato senza fornire le proprie generalità.
In primo grado e in appello è stata riconosciuta la responsabilità dell’imputato. Tuttavia la Corte d’Appello di Bari aveva aumentato il peso del concorso di colpa attribuito alla vittima, sostenendo che la giovane si fosse immessa nell’incrocio senza dare precedenza e senza procedere a velocità prossima all’arresto, in condizioni di visibilità ridotta. Una valutazione che aveva inciso anche sulle conseguenze risarcitorie.
I familiari della vittima hanno quindi presentato ricorso per Cassazione contestando soprattutto la consulenza tecnica utilizzata nei processi di merito. Secondo la difesa delle parti civili, il consulente avrebbe adottato criteri ispirati al “favor rei”, cioè al principio del favorire l’imputato, invece di utilizzare parametri puramente scientifici nella ricostruzione della velocità dei veicoli e della dinamica dell’incidente.
Nel ricorso si sosteneva inoltre che la Corte d’Appello avesse ignorato elementi rilevanti: Cannone era neopatentato, guidava un’auto troppo potente rispetto ai limiti previsti per la sua patente e avrebbe viaggiato in posizione irregolare sulla carreggiata. Secondo i ricorrenti, questi elementi avrebbero dovuto incidere in modo diverso sulla valutazione della responsabilità.
La Cassazione però ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ricordato che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito o in una diversa ricostruzione tecnica dell’incidente. Inoltre, hanno precisato che la parte civile non ha interesse a impugnare la percentuale di concorso di colpa quando esiste già una condanna generica al risarcimento del danno, poiché sarà il giudice civile a determinare in concreto le somme dovute.
Secondo la Suprema Corte, la motivazione della Corte d’Appello è risultata coerente e adeguata. I giudici hanno ribadito che Camilla Di Pumpo non avrebbe rispettato l’obbligo di dare precedenza e di affrontare l’incrocio con prudenza in una situazione di visibilità limitata. Elementi ritenuti sufficienti a confermare il concorso di colpa già riconosciuto nei precedenti gradi di giudizio.
A cura di Giuseppe de Filippo.



