In giudizio si era costituita la Regione Puglia ed in precedenza era stata impugnata l’ordinanza cautelare del Tar di reiezione della domanda cautelare presentata dal Comune in primo grado. Relatore nella camera di consiglio del 18 ottobre 2011 il Cons. Raffaele Prosperi.
Per i giudizi del Consiglio di Stato (V sezione, come deciso a Roma nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati: Stefano Baccarini, Presidente, Carlo Saltelli, Consigliere Roberto Chieppa, Consigliere, Francesca Quadri, Consigliere e Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore) “considerato che ad un sommario esame i contributi in questione appaiono strettamente funzionali alle imprese attivate nel p.i.p. coinvolto, così come deliberato dagli uffici regionali ed affermato dal T.A.R. alla luce del punto 2.1 delle “modalità di presentazione delle domande per il finanziamento…” pubblicato sul b.u.r. Puglia n. 117 del 30.7.09 Burp 117/30.07.09“, l’appello del Comune di Monte Sant’Angelo va respinto.
Redazione Stato@riproduzione riservata



