Diventa definitiva la condanna a 14 anni di reclusione nei confronti di Vincenzo Gualano, imputato per l’omicidio di Bonifacio Buttacchio, avvenuto a San Severo il 20 novembre 2021. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla difesa contro la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Bari, confermando integralmente l’impianto della decisione di secondo grado.
La vicenda giudiziaria riguarda uno dei fatti di sangue che avevano profondamente scosso il centro dell’Alto Tavoliere. In primo grado la Corte d’Assise di Foggia aveva condannato Gualano a 19 anni di carcere per omicidio aggravato e detenzione illegale di arma da fuoco. Successivamente, però, la Corte d’Assise d’Appello di Bari aveva rideterminato la pena in 14 anni di reclusione, escludendo la recidiva contestata all’imputato ma confermando la responsabilità penale per il delitto.
Contro quella decisione la difesa aveva presentato ricorso in Cassazione sostenendo l’esistenza di diversi vizi nella sentenza di secondo grado. Tra i punti contestati figurava soprattutto la rideterminazione della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe violato il principio del divieto di “reformatio in peius”, ossia il peggioramento della posizione dell’imputato in sede di appello. La difesa sosteneva infatti che, una volta riconosciuto il vizio parziale di mente ai sensi dell’articolo 89 del codice penale, la riduzione della pena avrebbe dovuto essere più consistente.
La Cassazione, però, ha respinto integralmente questa tesi. Nella sentenza i giudici spiegano che la Corte d’Assise d’Appello, eliminando la recidiva contestata, aveva in realtà adottato una decisione complessivamente più favorevole all’imputato, sia sotto il profilo numerico sia sotto quello sostanziale.
I magistrati ricordano infatti che la pena era passata da 19 a 14 anni di reclusione e che il ricalcolo effettuato dai giudici di secondo grado non aveva prodotto alcun peggioramento concreto per l’imputato. Per questo motivo, secondo la Suprema Corte, non vi è stata alcuna violazione del principio di “reformatio in peius”.
Respinto anche il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa contestava il diniego delle attenuanti generiche e parlava di motivazione “contraddittoria e illogica”. In particolare, i legali sostenevano che la Corte d’Appello avesse da un lato qualificato l’omicidio come frutto di un “dolo d’impeto” e dall’altro avesse valorizzato una elevata intensità dell’“animus necandi”, cioè della volontà omicida.
Per la Cassazione, invece, i due concetti non risultano affatto incompatibili. La sentenza chiarisce che il dolo d’impeto riguarda il momento in cui nasce la decisione criminale, mentre l’intensità dell’animus necandi attiene alla forza della spinta omicida manifestata durante l’azione. Nel caso specifico i giudici hanno ritenuto significativo il fatto che Gualano avesse esploso due colpi di pistola contro la vittima.
La Suprema Corte ha inoltre condiviso le valutazioni dei giudici di merito sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. Secondo i magistrati, la confessione resa dall’imputato non era sufficiente a dimostrare una reale resipiscenza o un concreto percorso di revisione critica della propria condotta.
La difesa aveva richiamato precedenti giurisprudenziali secondo cui l’apporto confessionale può essere valorizzato ai fini delle attenuanti. Tuttavia, per i giudici, nel caso specifico non emergevano elementi tali da giustificare un trattamento sanzionatorio più favorevole.
Con il rigetto del ricorso diventa quindi definitiva la condanna a 14 anni di reclusione pronunciata nei confronti di Vincenzo Gualano per l’omicidio di Bonifacio Buttacchio. La Cassazione ha disposto anche la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali, chiudendo definitivamente il procedimento penale.
A cura di Giuseppe de Filippo.



