Per la gara, da segnalare una pericolosa azione del Donia al 13^ del secondo tempo con Trotta che serve una preziosa palla al centro: ma nè Romito nè Quaresimale riescono a battere l’estremo difensore di casa. Al 17’ ancora Donia vicino al gol: ma il pallonetto di Trotta finisce di poco alto sopra la traversa. Manfredonia maggiormente pericoloso, Fasano poco incisivo in attacco.
Tabellino
Fasano Calcio – Manfredonia 0-0
Fasano Calcio: Lacirignola, Venere, Valentini, Ancona, De Luisi, Pistoia, Serri, Laporta, Ventura (23’ st. Delia), Dell’Oglio, Camporeale (16’ st. Rolli). A disp.: Minno, Patronelli, Convertini, Frascolla, Salvi. All. Olive
Manfredonia: Della Torre, Augelli, Cantarale (29’ st. Simone), Di Toro, Campanella, Vairo, Totaro (29’ st. La Torre), Romito, Trotta, Quaresimale, Moro Soldera. A disp.: Conoscitore, De Rita, Coccia, Stoppiello, Zoila. All. Cinque
Arbitro: Vergaro di Bari
Note: Ammoniti, Romito (M), Pistoia (F), Camporeale (F), Totaro (M)
Redazione Stato




Il Comune può affidare, senza gara ad evidenza pubblica, il campo sportivo alla squadra di calcio della città? Se si, la concessionaria può concedere il terreno di gioco a privati per attività amatoriale richiedendo il rimborso spese?
L’ art. 90, comma 25, della l. n. 289/02 “Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica” stabilisce che “…nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive
dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari.
Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento”.
Orbene, la Regione Puglia, in attuazione della predetta disposizione, con la legge n. 33/06 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutti” ha disciplinato le modalità di affidamento a terzi degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali, prevedendo, quale regola generale, la procedura ad evidenza pubblica.
Tuttavia, sebbene il comma 2 dell’art. 19, riservi una corsia “preferenziale (pur sempre nell’ambito della citata evidenza pubblica) …a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, società e associazioni sportive dilettantistiche (per quest’ultime cfr. art. 90 della legge n. 289/2002), non sembra che si possa procedere ad alcun affidamento diretto.
Per quanto attiene, invece, alla possibilità, da parte della società affidataria, di concedere il terreno di gioco ai privati, non intravedendo alcun impedimento, è necessario tener presente quanto sarà disciplinato nella convenzione stipulata con l’Amministrazione, che, come è noto, fissa i criteri e le modalità di uso dell’impianto.