pubblico originario (c.d. jus poenitendi). La revoca di provvedimenti amministrativi è, quindi, consentita non solo in base a sopravvenienze, ma anche per una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario (Cfr. CdS, VI, 17.3.2010, n.
1554). Nel caso di specie, la motivazione del provvedimento di revoca è costituita essenzialmente da una nuova valutazione dell’interesse pubblico rivolto a dettare organica e diversa pianificazione
del territorio comunale. Considerato che nell’esercizio del c.d. jus poenitendi l’amministrazione gode di ampia discrezionalità, non può ritenersi inadeguata la motivazione posta a fondamento della revoca in esame. Va aggiunto che la mancata liquidazione dell’indennizzo unitamente alla disposta revoca non costituisce un vizio dell’atto di autotutela, ma consente al privato di agire per ottenere
l’indennizzo (Cfr. la decisione di questa Sezione, 21.4.2010,n.2244), come in concreto avvenuto in questo caso. (CdS 7334/2010).
Redazione Stato



