Bari – “(..) I provvedimenti di diniego adottati dal Comune, successivamente alla formazione del silenzio assenso, sono illegittimi in quanto emessi dopo che il potere di provvedere sull’istanza del ricorrente si è consumato”. Con recente sentenza, il Tar Puglia di Bari ha accolto il ricorso (del 2012) di un privato contro il Comune di Manfredonia, per l’annullamento del provvedimento datato 18.6.2012 prot n. 381/2012 a firma del Dirigente del Settore urbanistica ed edilizia del Comune di Manfredonia Ing. Giovanni Spagnuolo, avente ad oggetto il diniego di un permesso a costruire; della nota del 26 aprile 2012 a firma del medesimo Ing. Giovanni Spagnuolo recante preavviso di rigetto ex art 10 bis l. 241/1990; ove occorra, del P.R.G del Comune di Manfredonia, approvato con delibera di Giunta regionale n. 8 del 22.1.1998; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati ancorché non conosciuto, con riserva di formulare, all’uopo appositi motivi aggiunti; nonché per l’accertamento del diritto in capo al ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di costruire conformemente a quanto richiesto con l’istanza presentata in data 4.01.2012 prot. n. 381/2012.
Il Comune di Manfredonia si era costituito in giudizio. Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2014 la dott.ssa Cesira Casalanguida.
“Il privato ha riferito di essere proprietario, di un immobile, composto da piano seminterrato e piano terra, del Comune di Manfredonia, alla via Miramare. In data 04.01.2012, ha presentato al Comune istanza di permesso di costruire per la realizzazione su tale proprietà di un fabbricato per civile abitazione. Non avendo ricevuto riscontro e ritenuto, pertanto, formato il silenzio assenso del Comune, in data 16.04.2012 chiedeva la quantificazione degli oneri di urbanizzazione, per poter procedere all’inizio dei lavori. Il 26.04.2012 riceveva, invece, dal Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia, preavviso di rigetto dell’istanza volta ad ottenere il permesso di costruire cui faceva seguito, nonostante l’invio di osservazioni, il formale provvedimento di diniego datato 18.06.2012″.
Avverso tali provvedimenti, il privato aveva presentato formale ricorso, con recente accoglimento del Tar Puglia.
Redazione Stato@riproduzioneriservata




L’ennesima dimostrazione di incompetenza
Spagnuolo, secondo la mia opinione, non vale lo stipendio che prende, la riforma della p a. Esiste dal 1992. Di cui fa parte il silenzio assenzo da parte di un amministrazione, e spendiamo soldi pubblici per costituirci in giudizio, quando si e’ in torto? meglio la pensione .
se l’ing che ha rigettato l’istanza avesse un minimo di coerenza, deve risarcire l’interessato e rilasciare il permesso di costruire, oltre, ovviamente, a chiedere scusa e dimettersi.