Una successiva circolare del Ministero dell’Interno (Circolare N° 300/A/26467/110/26 del 25 settembre 1997 ha confermato che tra gli ausiliari rientrano anche i dipendenti di aziende speciali nonché di enti di gestione cui sia stata affidata la sola gestione delle aree di sosta a pagamento. La circolare, molto dettagliatamente, precisa che: “LE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLA SOSTA E DELLA FERMATA DEI VEICOLI SONO RICONDUCIBILI ALLE VIOLAZIONI EX ART.7, COMMA 15 E 157 COMMA 5 ,6 E 8, NONCHE’ ALL’ART.158 C.D.S., estendendosi, tuttavia, alle aree IMMEDIATAMENTE LIMITROFE a quelle concesse ed entro lo spazio minimo necessario per compiere la manovra del parcheggio. Successivamente, il decreto Legge 391/99 (poi abrogato, come vedremo) ha confermata la competenza dell’ausiliario anche per la sanzione accessoria della rimozione, come anche per le soste in doppia fila e nei posti riservati ai bus.
Anche la giurisprudenza, dopo molte oscillazioni sul tema, sembra aver fatto definitivamente chiarezza sui poteri degli Ausiliari in ordine alla tipologia di accertamento e, finalmente, la Suprema Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite, con sentenza N° 5621/09 del 9 marzo 2009, ha stabilito il seguente principio di diritto: “le violazioni in materia di sosta che non riguardino le aree contrassegnate con le strisce blu e/o da segnaletica orizzontale e non comportanti pregiudizio alla funzionalità delle aree distinte come sopra precisato, non possono essere legittimamente rilevate da personale dipendente delle società concessionarie di aree adibite a parcheggio a pagamento, seppure commesse nell’area oggetto di concessione (ma solo limitatamente agli spazi distinti con strisce blu)”.
Sempre il Ministero dell’Interno, a chiarimento della Legge che regola la materia, ha precisato che questi operatori devono dare garanzia di professionalità ed è richiesta l’assenza di situazioni soggettive che inciderebbero negativamente sulla pubblica affidabilità.
Le modalità con le quali si devono elevare le contravvenzioni, sono le seguenti:
-Accertamento della violazione;
-Redazione di un verbale ex art.200 e 201 c.d.s., nel quale deve essere indicato tutto quello che è previsto dall’art.383 del regolamento di esecuzione del c.d.s. e che qui riporto:
Art. 383. – Contestazione – Verbale di accertamento
“1. Il verbale deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l’indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l’inserzione.
2. L’accertatore deve inoltre fornire al trasgressore ragguagli circa la modalità per addivenire al pagamento in misura ridotta, quando sia consentito, precisando l’ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l’ufficio o comando presso il quale questo può essere
effettuato ed il numero di conto corrente postale o bancario che può eventualmente essere usato a tale scopo. Deve essere indicata l’autorità competente a decidere ove si proponga ricorso.
3. I verbali devono essere registrati cronologicamente su apposito registro da cui risultano i seguenti dati: numero di registrazione, data e luogo della violazione, norma violata, cognome e
nome del trasgressore e del responsabile in solido, tipo e targa del veicolo, esito della procedura sanzionatoria. Il numero di registrazione deve essere progressivo per anno solare.
4. Il verbale deve in genere essere conforme al modello VI.1 allegato, che fa parte integrante del presente regolamento; se redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, deve
riportare le stesse indicazioni contenute nel modello.”
Copia del verbale deve essere consegnato al trasgressore, se presente, o se sopraggiunto immediatamente dopo e successivamente gestito dalla Polizia Municipale che lo registra e gli da seguito secondo le normali procedure. Gli Ausiliari del Traffico, ai fini di identificare il conducente del veicolo, possono chiedere l’esibizione del documento personale d’identità. In caso di ulteriore rifiuto, possono inserire nel Verbale di Contestazione Immediata una nota per gli uffici della Polizia Municipale per il seguito di competenza (notizia di reato ai sensi dell’Art. 347 C.P.P.).
– ATTENZIONE ! Se nel momento della Contestazione Immediata, l’Ausiliare del Traffico dovesse riscontrare irregolarità a carico sia del documento di circolazione (es. revisione scaduta) che della patente di guida (es. patente scaduta) o il non possesso di entrambi, non può procedere ad accertare ulteriori sanzioni pecuniarie, diversamente da quanto previsto per gli altri soggetti indicati dall’Art. 12 del CdS.
E veniamo alla parte interessa molti cittadini e utenti della strada GLI AUSILIARI DEL TRAFFICO SONO PUBBLICI UFFICIALI.
Il nostro legislatore lo ha nuovamente affermato nella finanziaria del 2000 (art 68 L.23/12/99 nr 488) precisando quanto segue:
“Art. 68 (Funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni di disposizioni del codice della strada). 1. I commi 132 e 133 dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.127, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazione, ivi previste, comprende, ai sensi del comma 1, lettera e), dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l’efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2000 le funzioni di prevenzione e accertamento previste dai commi 132 e 133 dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997 n.127, con gli effetti di cui all’articolo 2700 codice civile, sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali, nell’ambito delle categorie indicate dai medesimi commi 132 e 133 dell’articolo 17 della citata legge 15 maggio 1997.
3. Al personale di cui al comma 132 ed al personale di cui al comma 133 dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.127, può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) e dalla lettera d) del comma 2 dell’articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.
4. Il termine indicato dall’articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione daparte del prefetto è fissato in 180 giorni. 5. Il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 391, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 2 novembre 1999, n. 391. “
Gli artt. 2699 e 2700 del codice civile qualificano, appunto, rispettivamente l’organo e l’atto proveniente da un Pubblico Ufficiale dandogli valore sino alla querela di falso.
E’ appena il caso di aggiungere che questo articolo 68 e l’art.17 ( commi 132 e 133) della Legge 127, sono passati indenni al giudizio della nostra Corte Costituzionale che, con Ordinanza 21 maggio 2001, n. 157, ha dichiarato manifestamente infondata la loro questione di legittimità Costituzionale.
Stabilita quindi la qualifica di Pubblico Ufficiale degli ex parcheggiatori, rileggiamo l’art.357 del codice penale: “Art. 357 C.P.
– Nozione del pubblico ufficiale – Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (1).
(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86 e successivamente modificato dall’art. 4, L. 7 febbraio 1992, n. 181. “ Alla luce delle considerazioni sopra esposte, possiamo concludere dicendo che:
-1) Agli ausiliari spetta la qualifica dell’art 357 c.p.
-2) Possono rilevare solo violazioni in materia di sosta E BASTA!
-3) Sono Pubblici Ufficiali
Questa ultima qualifica è però importantissima perché gli Ausiliari, oltre a poter essere vittime di un reato commesso ai loro danni dagli utenti, ( per es violenza a P.U resistenza, minacce, rifiuto delle proprie generalità), per cui dobbiamo molta attenzione a tenere sempre un comportamento consono e civile, come peraltro in ogni circostanza della nostra vita, sono anche soggetti a tutte le norme penali che puniscono i reati commessi dai Pubblici ufficio, tra i quali, i più importanti sono
-ART 314-PECULATO
-ART 317-CONCUSSIONE
-ART 318-CORRUZZIONE PER UN ATTO D’UFFICIO
-ART 319-CORRUZZIONE PER ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO
– ART 323 – ABUSO D’UFFICIO
-ART 328-RIFIUTI DI ATTI D’UFFICIO ( omissione) che, ricordo si può ipotizzare anche nel caso di rifiuto ad inserire nel verbale le nostre dichiarazioni e osservazioni. A tale proposito è stato segnalato che qualcosa del genere è già capitato ad alcuni cittadini che hanno parcheggiato dove ci sono le strisce blu ma manca la segnaletica verticale (obbligatoria) prevista persino dal regolamento della sosta tariffata. Art.3 comma 3: “Le zone di parcheggio sono delimitate da strisce blu di 12 cm di larghezza e dalla apposita segnaletica verticale” in quanto gli ausiliari si sarebbero rifiutati di trascrivere questa dichiarazione dei cittadini. In tal caso, come pure negli altri nei quali si ritiene di avere ragione, si consiglia anche di fare immediatamente e, se possibile, alla presenza dello stesso ausiliario, le fotografie della zona interessata.
Infine, riportiamo due articoli che riguardano la compilazione dei verbali veri e propri: -ART 476-FALSITA’ MATERIALE COMMESSO DA P.U. IN ATTI PUBBLICI ( tale come abbiamo visto il verbale elevato dall’ausiliario) – 479 C.P.-FALSITA’ IDEOLOGICA IN ATTI PUBBLICI.
Insomma, abbiamo visto, ci sono dei diritti che sono stati attribuiti agli Ausiliari del Traffico e che pertanto devono essere rispettati in quanto esercitano una pubblica funzione, ma ci sono anche precisi doveri che essi sono tenuti a rispettare e noi cittadini a far valere e sostenere nelle dovute forme previste oltre che dalla civile convivenza, anche dall’ordinamento giuridico.
(A cura del dr Salvatore Aiezza)




Essendo volontario ausiliario del traffico ,piacerebbe avere un confronto in merito alla categoria e avendo conseguito un corso per ausiliario del traffico con attestato di idoneità; come si ottiene il riconoscimento per il decreto che il Sindaco dovrebbe conferire? Ci tengo ad avere notizie.
Chiedo cortesemente di conoscere se il verbale di violazione norme di circolazione stradale D.L.vo 30 aprile 1992 nr. 285 emesso da un ausiliare del traffico sia elevato e sottoscritto da un solo ausiliario e non da due. In caso di un sola sola firma dell’ausiliario è da intendersi valido il verbale ?
Ma un ausiliare in servizio si può permettere di nn lavorare es.fermarsi al bar a parlare unirsi con persone (amici),e nn praticare il suo lavoro(tanto fa sempre le sue ore di lavoro ed è pagato .nn si chiama assenteismo? Aspetto risposta grazie.
Buongiorno Salvatore, un ausiliario, come un vigile, o un carabiniere o chiunque svolge un servizio pubblico non può starsene al bar o in panchina in piazza a far passare il tempo aspettando l’ora di smontata. Come tutti sappiamo però, chi lavora per strada, sia un ausiliario, un trsnviere, un vigile… Soprattutto se personale femminile, potrebbero avere più volte durante il servizio bisogno di una toilette… Cosa che per chi lavora in ufficio o in fabbrica ecc ecc non c’è nessun problema, ci si alza e se va in bagno. Ora in una città tipo Roma…ad un’ausiliario gli scappa la pipi… Se non va al bar dove va? O meglio un maschietto potrebbe a mali estremi risolvere dietro una pianta, ma una donna? E spesso ci si sente anche obbligati a consumare per andare in bagno. Diciamo che come esperienza andrebbe provata, soprattutto in inverno quando lo stimolo di far pipi è sempre in agguato.