La sesta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34952/2018, ha esaminato il caso di un uomo, un 35enne disoccupato, che è stato condannato per non aver provveduto al mantenimento della figlia.
L’uomo si è difeso sostenendo di non aver mai avuto alcun reddito e di aver preso un accordo con la madre in cui avevano stabilito una cifra di cinquanta euro mensili ma non c’è stato nulla da fare, la Corte, infatti, ha subito chiarito che sono nulli gli accordi presi dai genitori sui mezzi di sussistenza ai figli se non vengono controllati e omologati dal giudice, trattandosi di una materia su cui non vi è libera autonomia delle parti.
Inoltre, hanno precisato che “la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta “in re ipsa” una condizione soggettiva dello stato di bisogno che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando i predetti mezzi di sussistenza; il reato sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l’altro genitore.”
Ritenuto, dunque, integrato il reato contestato poichè l’imputato non ha mai adempiuto all’obbligo contributivo in favore della figlia minore, pur avendo svolto saltuariamente attività lavorativa, gli ermellini hanno anche deciso di non concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena per la reiterazione della condotta.
Concludono i giudici del Palazzaccio che “In tema di sospensione condizionale della pena, il diniego della concessione del beneficio può essere motivato, in ipotesi di reato permanente, con riferimento alla persistenza della condotta criminosa là dove i profili fattuali della vicenda siano di tale pregnanza da sorreggere una siffatta motivazione“.
Secondo la Corte d’Appello, infatti, il beneficio era stato negato poiché l’imputato ha tenuto per anni una condotta di totale disinteresse, morale e materiale, per la figlia minore. (sentenze-cassazione.com)
Se non lavora come dovrebbe mantenerli con l.aria che caxxate che decidono stiamo giudici
Dux, per intanto lui si fa il carcere. Poi il recupero delle somme può essere richiesto anche ai genitori (nonni).
Questo non andava neanche a prendere la figlia a scuola.
È soltanto un furbo e basta.
Francesco
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Io penso che i figli bisogna affidarli a chi li può mantenere semplice deve finire sta storia del mantenimento da versare al genitore affidatario e se non sono in grado i genitori prima i nonni ed in ultimo in comunità