Roma. “(…) spetta all’imputato l’onere della prova circa l’ultimazione dei lavori in data antecedente a quella all’accertamento“. Con recente sentenza, la Corte di Cassazione di Roma ha respinto il ricorso di un 66enne di Manfredonia contro una sentenza della Corte d’appello di Bari del novembre 2016 che, confermando una sentenza del tribunale di Foggia del maggio 2014, lo aveva riconosciuto colpevole della contravvenzione edilizia contestata lo aveva riconosciuto ”colpevole della contravvenzione edilizia contestata gli (art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001), per aver realizzato sul terrazzo di un immobile esistente, un gazebo nonché, sull’area esterna sita al p.t. del medesimo immobile, due piani di granito, condannandolo alla pena di mesi 6 di arresto ed C 6.000,00 di ammenda, subordinando il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione degli abusi nel termine di 60 gg. dall’irre vocabilità della sentenza, in relazione a fatti contestati come accertati” nel dicembre 2011.
”(…) è inammissibile il ricorso per cassa- zione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripro pongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 – dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849)”. ”(..) Ed invero, con riferimento all’epoca di ultimazione die lavori non può, anzitutto, essere attribuito rilievo alla presentazione della d.i.a. iniziale né alla comunicazione di inizio lavori (3.05.2010), ma alla data del sopralluogo svolto nel dicembre del 2011, quando, a seguito della denuncia di alcuni vicini, il personale addetto al servizio di vigilanza edilizia aveva riscontrato in loco una difformità delle opere realizzate rispetto a quelle assentite, sia con riferimento alla metratura che all’esecuzione di altre piccole costruzioni, quale ad esempio, un piano in granito”.
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