Bari, 28 febbraio 2020. “In sintesi, il provvedimento prefettizio impugnato indica sufficienti elementi oggettivi che sono stati congruamente e coerentemente valutati non atomisticamente ma nel loro complesso e che ragionevolmente depongono per un pericolo di condizionamento mafioso dell’attività dell’impresa destinataria dell’impugnato provvedimento interdittivo“.
Con recente sentenza, il Tar Puglia di Bari, definitivamente pronunciandosi sul ricorso e sui motivi aggiunti, ha respinto il ricorso del 2019, proposto da un’impresa individuale, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Vaira e Felice Eugenio Lorusso, contro il Ministero dell’Interno, U.T.G.-Prefettura di Foggia e Questura di Foggia, Comune di Manfredonia (FG), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Teresa Siponta Totaro, il Comune di Mattinata (FG), non costituito in giudizio, per l’annullamento di un provvedimento del Prefetto di Foggia-Ufficio territoriale del Governo di informazione interdittiva antimafia.
Con il ricorso, era stato anche richiesto l’annullamento di una determinazione del Comune di Mattinata (..) di esclusione della ditta (..) dal nuovo elenco degli operatori economici idonei ad espletare i servizi cimiteriali di tumulazione ed estumulazione, ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. 159/2011. Per quanto possa occorrere, degli atti istruttori infraprocedimentali, chiesto l’annullamento di una nota della D.I.A. (Direzione investigativa antimafia) -Centro operativo di Bari (..), del Comando provinciale dei Carabinieri di Foggia, della Questura di Foggia (..); verbali delle riunioni del gruppo ispettivo antimafia del (…), del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Foggia (..).
Sui motivi aggiunti per l’annullamento: – della determinazione dirigenziale n. 921 del 9.8.2019 del Comune di Manfredonia concernente la revoca delle autorizzazioni di agenzia funebre e di vendita articoli funerari; – di ogni altro atto ai predetti connesso, presupposto ovvero consequenziale.
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2019 il dott. Lorenzo Ieva.
IL RICORSO. Da atti, “In particolare, la ricorrente contestava la corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione (..) e, comunque, lamentava l’eccesso di potere dell’Amministrazione per difetto d’istruttoria ed errore di fatto, violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e per ingiustizia manifesta, dichiarando di essere in toto estranea a qualsivoglia coinvolgimento in fatti di criminalità organizzata”. “Dall’asserita erronea applicazione della legislazione di prevenzione, veniva poi fatta derivare dalla ricorrente l’illegittimità del provvedimento (applicativo) di esclusione adottato dal Comune di Mattinata“. “Si costituiva la Prefettura di Foggia, resistendo e producendo ampia documentazione a supporto”.
“Alla camera di consiglio del 2 aprile 2019, parte ricorrente, previa discussione, rinunciava all’istanza cautelare, con fissazione (…) del codice del processo amministrativo, dell’udienza di merito al 22 ottobre 2019. Nelle more, con duplici ripetitivi atti d’impugnazione per motivi aggiunti, depositati entrambi in data 25 settembre 2019, a cura di diversi difensori (..) l’impresa -OMISSIS- impugnava, altresì, la determinazione n. -OMISSIS- del Comune di Manfredonia (FG), di revoca delle autorizzazioni di agenzia funebre e di vendita di articoli funerari, nonché gli atti connessi. (..). Più specificamente, avverso il provvedimento restrittivo del Comune di Manfredonia venivano dedotti sia vizi derivati dall’illegittimità del provvedimento presupposto (informativa antimafia), sia vizi propri, costituiti dalla violazione degli artt. 67, 89-bis, 94 del d.lgs. 159/2011 e dall’eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto d’istruttoria, sviamento, erronea presupposizione in fatto e in diritto, travisamento, ingiustizia manifesta”. “Si costituiva altresì il Comune di Manfredonia”.
“Le parti depositavano ampia documentazione e si scambiavano memorie e repliche. Dopo il rinvio per garantire i termini a difesa, all’udienza del 19 novembre 2019 il ricorso veniva trattenuto in decisione“. Ora la decisione del Tar Puglia di Bari.