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La responsabilità della P.A. per cattiva manutenzione pubbliche strade (XVI)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Maggio 2013
Casi e Sentenze // Manfredonia //

Lavori strade Manfredonia (statoquotidiano - Ph: Comune Manfredonia)
Manfredonia – LA responsabilità della Pubblica Amministrazione per omessa o cattiva manutenzione delle pubbliche strade, discende da disposizioni normative che impongono agli enti territoriali (Comuni, Province, Regioni) obblighi di manutenzione e sicurezza delle stesse oltre che di tutte le altre aree urbane calpestabili ( piazze, marciapiedi…).


Doveri connessi alla titolarità della proprietà delle strade in capo agli enti locali, trova oggi una sua compiuta regolamentazione nel D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), per altro riformato dalla recente Legge n. 120 del 29 luglio 2010. Segnatamente, l’art. 14 comma 1 del Codice statuisce che : “Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”.


Scorrendo la giurisprudenza pertinente queste norme, si può rilevare che vengono applicate in giudizio, prevalentemente, nei casi in cui un privato subisca un danno a causa della omessa o cattiva manutenzione della strada pubblica e come conseguenza il Giudice condanni l’ente territoriale, che risulta proprietario della strada, nel caso di specie, al risarcimento per il nocumento subito. A tal riguardo, però, non si può affrontare la questione sulla risarcibilità dei danni subiti dal cittadino per violazione delle norme sopra citate, senza considerare a monte la natura della responsabilità da ascrivere in capo alla Pubblica Amministrazione.

Perché si possa parlare di responsabilità per omessa o cattiva manutenzione delle strade, è necessario che sussista in capo al privato danneggiato un diritto o un interesse giuridicamente rilevante, meritevole di tutela davanti l’Autorità Giudiziaria.
Si deve osservare come il Cons. di Stato, sez. v, 29 novembre 2004, n.7773 specifica che il cittadino non può esigere che la strada sia mantenuta in modo piuttosto che in un altro, e non ha quindi azione per i danni che pretende essergli derivati dal modo in cui l’Amministrazione ha mantenuto il bene demaniale medesimo.

Ciò in quanto sussiste, appunto, un potere discrezionale (Cassazione Civile Sez. III, 08-03-2007 n. 5308) in capo alla P.A. riguardo alle modalità di custodia delle strade, a fronte del quale pur non essendo configurabile un diritto soggettivo del cittadino alla conservazione della stesse, sussiste il dovere da parte degli enti pubblici di rispettare il generale principio del neminem laedere, allo scopo di evitare che il potere muti in arbitrio.

L’orientamento predominante e tradizionale in materia, sulla scia della sentenza 500 del ‘99 della Suprema Corte, sposando la tesi dell’osservanza della norma primaria di cui all’art. 2043 c.c. da parte della P.A., ha in un certo senso contribuito a superare il dogma dell’irrisarcibilità dei danni cagionati dagli enti pubblici. Sulla base di tale interpretazione, gli enti territoriali, allo scopo di tutelare l’integrità personale e patrimoniale dei terzi, nell’attività di controllo e vigilanza dei beni demaniali (le strade), devono evitare che questi presentino situazioni di pericolo occulto, non prevedibili, né visibili dagli utenti con l’ordinaria diligenza, c.d. insidia stradale o trabocchetto.

Gli esempi di insidia o trabocchetto sono numerosi, tra questi le ipotesi più frequenti sono:
– fondo stradale scivoloso o sconnesso; guardrail interrotto; banchine laterali danneggiate;tombino o chiusino sfondato o rialzato; lavori in corso non segnalati o mal posizionati, semaforo mal funzionante e così via. Si rammenta, altresì, che la mancata o non corretta apposizione della relativa segnaletica costituisce un’ipotesi tipizzata di insidia stradale. Difatti, il Codice della Strada al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione ed a prevenire gli incidenti stradali, sancisce, a carico degli enti proprietari, l’obbligo di provvedere all’apposizione e alla manutenzione della segnaletica, che deve essere installata in presenza di una reale situazione di rischio non percepibile con tempestività da chi osservi le normali regole di prudenza.

In merito alla definizione di questo istituto è intervenuta la Corte Costituzionale la quale ha sostenuto che l’insidia è una sorta di figura sintomatica della colpa della P.A., comunque da accertarsi in concreto da parte del Giudice. Ciò significa che il danneggiato deve dimostrare il danno e il nesso causalità con il fatto illecito della P.A. ma è esonerato dal provare l’elemento soggettivo di quest’ultima, in quanto insito nell’insidia, se sussistente. Infatti, solo se il danneggiato provi la sussistenza di tale situazione, può e deve essere affermata la responsabilità dell’ente proprietario della strada, salvo che questo, a sua volta, dimostri che, per le circostanze di tempo e di luogo, non ha potuto rimuovere tale pericolo pur avendo adottato tutte le misure idonee del caso.

“Anche in presenza di un’insidia andrà accertata, in sede di merito, la sussistenza di tutti gli elementi previsti dall’art. 2043 c.c., giacchè non può escludersi la possibilità che in qualche caso (colposo o doloso) il comportamento del danneggiato o di un terzo concorrano a provocare l’incidente” (Cass. Civ. Sez. III, 30.09.2009, n. 20943).

In sostanza, si trattava di dimostrare che nonostante la correttezza del suo comportamento, l’evento lesivo era inevitabile con violazione del principio del neminem laedere da parte della P.A.. Di contro si è avuta l’apertura all’applicabilità dell’art. 2051 c.c., tesa ad accogliere le esigenze del privato danneggiato dall’ente proprietario della strada, si è avuta proprio con la pronuncia della Corte Costituzionale n. 156/99, secondo cui la condizione necessaria per la responsabilità dei danni per cose in custodia, che implica un effettivo potere di controllo sulle stesse. Successivamente, espressi i Giudici, tra cui una pronuncia, in particolare, la n. 19653 dell’ottobre 2004 della Cassazione ha ribaltato l’orientamento in voga negli anni precedenti, ritenendo di dovere valutare i limiti all’applicazione dell’art. 2051 c.c. “con riguardo alla tipologia della strada e ciò non solo in ordine alla sua estensione, ma anche alle sue caratteristiche , alle dotazioni, ai sistemi di assistenza, a tutto ciò che può condizionare le aspettative della generalità degli utenti”.

Le vie ordinarie destinate ad una circolazione molto più lenta, figura sintomatica dell’effettivo controllo di una strada del demanio stradale comunale è che la stessa si trovi all’interno della perimetro del centro abitato.

Infatti la localizzazione della strada all’interno della zona urbanizzata, dotata di una serie di pubblici servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del Comune, denotano la possibilità di un effettivo controllo e vigilanza della zona, con conseguente applicabilità dell’art. 2051 c.c. Ma, ahinoi, con recentissima sentenza del Supremo Collegio 21 marzo 2013, n. 7112, niente risarcimento del danno a chi cade per la buca coperta di fogliame se l’incidente può essere causato da fattori esterni.

La vicenda riguardava un’anziana signora caduta per aver messo un piede in una buca del manto stradale non visibile a causa delle foglie che la ricoprivano. Di qui la richiesta di risarcimento da parte della signora nei confronti del Comune di Roma, responsabile, a suo avviso, ai sensi dell’art. 2051 c.c.; ad avviso dei giudici di secondo grado nel caso in esame si sarebbe potuto “configurare un dinamismo diverso che ha prodotto la caduta”, mancando “qualsiasi certezza che la irregolarità del manto stradale abbia avuto incidenza causale nel verificarsi dell’evento dannoso”.

A ciò si aggiunge il fatto che sia secondo il Tribunale che secondo la Corte d’Appello non sussisteva nella fattispecie in commento un “insidia” perché la buca, pur essendo ricoperta di fogliame, era visibile sia per le sue dimensioni che per la presenza di illuminazione artificiale. Pertanto, onde scongiurare qualsiasi tipo di danno a persone o cose, iniziamo a segnalare le strade (come ad esempio Siponto, il lungomare etc) e le buche presenti nella Città, sicchè sin d’ora si ha la possibilità di comprovare il reale stato di fatto che venga sia oggetto dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade urbane così come da gara d’appalto per complessivi euro 463.500,00 di cui alla Detremina Dirigenziale del 18/04/2013 n. 481.

E’ solo una questione di stile.

(A cura di Carleo Santi Pinto)

Fonti: – www.cortedicassazione.it – www.altalex.it – www.cortecostituzionale.it – www.giurcost.org – rivista giuridica della circolazione e dei trasporti –

4 commenti su "La responsabilità della P.A. per cattiva manutenzione pubbliche strade (XVI)"

  1. AFFERMARE CHE UNA BUCA O PIU’ BUCHE ADIACENTI SUL MANTO STRADALE NON SIA UN’ ” INSIDIA “, E’ UNA SCUSANTE NON ACCETTABILE. FORSE A TALI SAGGI NON E’ MAI CAPITATO, QUANDO PIOVE, DI PRENDERLA IN PIENO CON LE GOMME DELLA PROPRIA AUTO, BESTEMIANDO DI CHI E’ LA COLPA CHE NON S’IMPEGNA A ELIMINARE TALE INCONVENIENTE.

  2. DIMENTICAVO: ALL’INCROCIO DEL PROLUNGAMENTO DI VIA FLORIO ( DOPO LE CASE DELL’ANAS ), CON TRATTURO PULSANO E SVINCOLO PER LA S.S. PER FOGGIA, SONO PRESENTI ALL’INCROCIO, DA OLTRE TRE MESI, UNA SERIE DI BUCHE ADIACENTI CHE HANNO FORMATO UN FOSSALE DI CIRCA DUE METRI QUADRI,,E GLI AUTOMOBILISTI, PER EVITARLE , SONO COSTRETTI A IMMETTERSI SULLA CORSIA OPPOSTA. SENTENDO IL PARERE DI TECNICI, PARE CHE NON SI PUO’ PROVVEDERE A RISANARE IL MANTO STRADALE, IN QUANTO IL PROPRIETARIO DI TALE TRATTO DI STRADA E’ UN PRIVATO, E NON IL COMUNE. BISOGNA ASPETTARE SOLTANTO CHE QUALCHE CITTADINO BENEFATTORE SCARICHI QUALCHE SECCHIO D’IMPASTO DI CEMENTO, L’ARTE DEL FAI DA TE’ E’ SEMPRE IL MIGLIORE E, PIU’ VELOCE DELLE RICHIESTE A NORMA DI LEGGE DELLA CASSAZIONE E TRIBUNALI.

  3. Chi meglio di me che percorro la Città in lungo ed in largo in bici, può testimoniare le tante situazioni di dissesto stradale?
    Un esempio rilevante è via a. Moro, costellata sul lato mare della carreggiata, proprio nel mezzo della corsia, da buche che stanno diventando voragini.
    Se non si sistemano, un giorno (che spero non arrivi mai) sentiremo narrare del volo di un ciclista/motociclista.
    C’è però da dire che, rispetto a 25 anni fa, la situazione è migliorata tanto.
    Quando andavo in vespa a 16 anni un paio di volte mi è capitato di inforcare in una buca; tra gli amici i racconti di cadute dovute alle buche era all’ordine del giorno.
    Ben venga allora la manutenzione stradale straordinaria.

  4. Vorrei confermare la vergonia di comune di rivignano-teor la via monsignor Antonio sbaiz di rivignano e già più di un anno in un pessimo stato piena di buche e tombini che saltano a rischio che qualcuno prima o poi si farà molto male .nonostante segnalazioni comune ogni ora il fatto.

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Non ci resta tanto tempo. Il sogno non diventa realtà da solo: bisogna corrergli dietro. (Carlito’s Way)

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