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Riforma del condominio, convegno su sicurezza, tutte le novità

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Giugno 2013
Manfredonia //

Guglielmo Diurno (statoquotidiano)
Foggia – LA sicurezza nei condomìni al centro del convegno organizzato dall’Associazione nazionale amministratori condominiali ed immobiliari (Anaci) della provincia di Foggia.

La «Riforma del condominio» (legge 220/2012), appena entrata in vigore, ha riscritto molte regole. Maggioranze, millesimi, nomina dell’amministratore, spese e riscaldamento sono solo alcuni degli aspetti modificati dalle nuove norme.

In quest’ambito, l’Associazione nazionale amministratori condominiali ed immobiliari (Anaci) della provincia di Foggia organizza il convegno nazionale dal titolo “Obblighi di sicurezza in condominio”.

L’iniziativa vanta i patrocini dell’Ordine degli avvocati di Foggia, dell’Associazione italiana giovani avvocati (Aiga) di Foggia, dei consulenti del lavoro, dell’Ordine dei geometri e dell’Ordine dei periti industriali. L’appuntamento è per domani, venerdì 21 giugno, a Foggia, nella sala congressi International ricevimenti, in via Cerignola (km 3) e per sabato 22 giugno, nella biblioteca provinciale di Foggia, in viale Michelangelo. Ecco il programma della due giorni. Alle 15 di venerdì sono previsti i saluti di Guglielmo Diurno, presidente Anaci Foggia; Vito Lucente, presidente Anaci Regione Puglia; Antonio De Giovanni, coordinatore macrozona Sud Anaci; Pietro Membri, presidente nazionale Anaci; Antonio Ciarambino, presidente Ordine degli avvocati; Lorenzo Taggio, presidente Aiga; Massimiliano Fabozzi, presidente dei consulenti del lavoro; Leonardo Pietrocola, presidente Ordine dei geometri; Antonio De Venuto, presidente dell’Ordine dei periti industriali.

Sono previste, poi, le relazioni di Massimo Vitucci, Rspp Regione Puglia; Vincenzo Sabatino, funzionario dell’Ispettorato del Lavoro; Francesco Burrelli, vicepresidente nazionale vicario di Anaci. Modera Piero Bonito, consigliere regionale Anaci Regione Puglia.
Sabato mattina, a partire dalle ore 9, nella biblioteca provinciale, relazioneranno Francesco Burrelli, vicepresidente nazionale vicario di Anaci, e gli avvocati Giuseppe Di Gennaro e Guido Celentano. Alle 12.30 saranno consegnati gli attestati.

Ecco, in sintesi, le principali novità introdotte dalla riforma:

AMMINISTRATORE
– La nomina è obbligatoria se i condomini sono più di otto (prima era più di quattro). Per poter esercitare l’attività di amministratore sono richiesti specifici requisiti, tra cui il godimento dei diritti civili e politici, il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, la frequenza ad un corso di formazione e l’aggiornamento professionale. L’amministratore è tenuto ad affiggere nell’atrio le sue generalità complete, domicilio e recapiti telefonici. La sua retribuzione va espressa all’atto della nomina e ad ogni rinnovo. Aumentano i compiti, così come le responsabilità.

ASSEMBLEA
– La convocazione è ammessa anche a mezzo posta elettronica certificata o fax. Riguardo alle maggioranze, è valida la prima convocazione se partecipano i 2/3 del condominio (667 millesimi). In seconda convocazione basta un terzo (334 millesimi). Per la validità delle delibere in prima convocazione occorre la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 500 millesimi; in seconda convocazione almeno 334 millesimi.

E’ necessaria la maggioranza degli intervenuti per l’installazione dell’antenna centralizzata e satellitare; il superamento delle barriere architettoniche; il contenimento del consumo energetico; l’installazione impianti di produzione energia solare, eolica o comunque rinnovabile; l’adozione sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore; l’installazione di impianti di videosorveglianza.

DELEGHE
– Circa le deleghe, se i condomini sono più di venti, non si può rappresentare più di 1/5 dei condomini e del valore proporzionale; l’amministratore non può ricevere mai deleghe; nel super-condominio se i condomini sono più di 60, si può delegare un rappresentante per ogni singolo condominio.

CONTO CORRENTE
– E’ obbligatorio intestarlo al condominio e il relativo estratto conto è liberamente consultabile dai condòmini;

PAGAMENTI
– I creditori possono richiedere all’amministratore l’elenco dei condomini morosi e possono agire a danno dei condòmini in regola solo dopo aver escusso gli altri. L’amministratore ha l’obbligo di curare il recupero entro sei mesi dalla data di chiusura del rendiconto.

ARCHIVIO
– La documentazione deve essere conservati per 10 anni.

IMPIANTI TV E PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI
– L’installazione deve essere comunicata all’amministratore (con la specifica delle modalità esecutive) e l’assemblea può vincolare le modalità di esecuzione o richiedere un deposito cauzionale.

MULTA
– Scatta per violazione del regolamento fino a 200 euro e, in caso di recidiva, fino a 800 euro.

LAVORI STRAORDINARI
– Diventa obbligatorio costituire un fondo di importo equivalente alla spesa per i lavori.

MILLESIMI
– Per la rettifica e modifica è richiesta la maggioranza degli intervenuti e almeno 500 millesimi in caso di errore o alterazione superiore ad un quinto del valore dell’unità immobiliare.

PARTI COMUNI
– La modifica della destinazione d’uso può essere approvata con 4/5 dei condomini e 4/5 del valore millesimale. E’ impedita se ne pregiudica la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico.

QUATTRO REGISTRI
– Anche informatizzati: Anagrafico condominiale, di nomina e revoca dell’amministratore, classico dei verbali assemblee, analitico per la contabilità.

RISCALDAMENTO
– Il distacco è consentito se non comporta notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri.

SITO WEB DEL CONDOMINIO
– L’attivazione è facoltativa su delibera dell’assemblea e a spese a carico della proprietà.

Redazione Stato

2 commenti su "Riforma del condominio, convegno su sicurezza, tutte le novità"

  1. Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)

    Non è lecito stendere panni, lenzuola e biancheria sulla facciata del palazzo!

    Lo sciorinamento, ovvero l’ esposizione all’aria del bucato per farlo asciugare, dalle finestre o balconi, se vietato dal regolamento di condominio, è sempre illecito e impugnabile davanti al giudice, anche se per decenni la norma non è stata rispettata dai condomini.

    Molteplici volte sarà capitato di vedere, sulle facciate dei palazzi, lo sciorinamento della biancheria, stesa ad asciugare nelle giornate di sole. Al cielo azzurro fanno da contrasto i colori più variegati di biancheria intima, tovaglie e vestiti di ogni sorta.

    Il contrasto è netto, ma è ancor più evidente è la violazione dei “regolamenti di condominio”che, in gran parte dei casi, sanciscono l’espresso divieto di stendere (dalle finestre o dai balconi) panni e lenzuola.

    Ci si potrebbe allora chiedere, in questi casi, se mancando per anni una espressa contestazione dell’amministratore o dei condomini, l’abitudine di sciorinare i panni abbia “tacitamente abrogato” la norma del regolamento condominiale. Il fatto che nessuno abbia preteso l’applicazione della regola scritta impedisce, per il futuro, di sanzionare il condomino poco rispettoso del decoro dell’edificio?

    La problematica è giunta al vaglio della Corte di Cassazione, che ha spezzato una lancia a favore del condominio. (Cass. sent. n. 11692/1999)

    Secondo il Supremo collegio, l’obbligo assunto dai proprietari – con l’approvazione del regolamento contrattuale – di non eseguire attività che rechino danno alle parti comuni (in particolare, di non sciorinare i panni dalle finestre, balconi ecc., è un’obbligazione che non cessa nonostante il mancato rispetto per decine di anni. Nonostante, dunque, la generale disapplicazione del regolamento, non viene mai meno l’impegno a tener un comportamento conforme a quanto imposto dalle norme condominiali.

    Con la conseguenza che, in qualsiasi momento, si può ricorrere al giudice!

    In questi casi, tuttavia, potrebbe preventivamente intervenire l’amministratore applicando, nei confronti dei condomini irrispettosi, le multe previste dalla legge in caso di inosservanza del regolamento condominiale, che possono arrivare fino a 200 euro . (Art. 70 disp. att. cod. civ.)
    Foggia, 21 ottobre 2013 Avv. Eugenio Gargiulo

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